CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6299
Versamento dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro – Contratti di subfornitura – Inapplicabilità al subfornitore della disciplina sulla responsabilità solidale del committente
Ritenuto che
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 giugno 2013, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto G.A. non obbligata, alla stregua dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, al versamento dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro, N.S.C.S., per i lavoratori impiegati nel periodo giugno 2005 – luglio 2006, sul presupposto dell’inapplicabilità al subfornitore della disciplina sulla responsabilità solidale del committente;
2. la Corte di merito, premessa la stipulazione di contratti di subfornitura ex lege n.192 del 1998, riteneva che, per avere il legislatore dettato un’autonoma disciplina per la subfornitura, a detto contratto non si estendesse la disciplina sulla responsabilità solidale del committente per l’evidente differenza tra figure contrattuali e per l’inapplicabilità, in via analogica, della disciplina derogatoria prevista dalla legge n.276 del 2003;
3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, G.A.;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso, deducendo violazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n.276 del 2003, anche nel testo introdotto dalla modifica apportata dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251 del 2004, e dell’art. 1655 cod.civ., l’ente previdenziale assume l’applicabilità, nella specie, dell’art. 29, del citato d.lgs. n.276;
5. il ricorso è da accogliere tenuto conto della pronuncia del Giudice delle leggi intervenuta in materia (v. Corte Cost. n. 254 del 2017) e in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 25172 del 2019 ed altre numerose conformi);
6. la legge 18 giugno 1998 n. 192 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive) risponde ad una funzione regolativa dell’integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente «in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi» forniti dall’impresa medesima»;
7. sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare quanto al profilo dell’autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 cod.civ., secondo un primo orientamento della dottrina vi sarebbe un rapporto di species a genus, nel senso che la subfornitura non altro costituirebbe che un «sottotipo», se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto;
8. secondo altro indirizzo interpretativo vi sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza e proprio la «dipendenza tecnologica», presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto, che comporta, invece, un’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente;
9. anche la giurisprudenza di legittimità, come dato atto dal Giudice delle leggi, ha sinora seguito orientamenti non univoci;
10. Cass. n. 14431 del 2008 ha affermato che il rapporto di subfornitura, enucleato al fine di dare adeguata tutela, a fronte di abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica rispetto ad altre, riguarda il fenomeno meramente economico della cosiddetta integrazione verticale fra imprese, ma «è riferibile ad una molteplicità di figure negoziali; a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, [quindi, anche] dell’appalto d’opera o di servizi ecc.»;
11. in altra occasione, in cui veniva in rilievo la figura dell’«abuso di dipendenza economica» di cui all’art. 9 legge n. 192 del 1998, la motivazione della decisione (Cass., Sez. U. n. 24906 del 2011) lascia presupporre l’attribuzione di una portata estensiva dello schema di tutela apprestato per la subfornitura;
12. altra pronuncia (Cass. n. 18186 del 2014) ha attribuito connotati di specificità al contratto di subfornitura, come forma «non paritetica» di cooperazione imprenditoriale, «nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato […] anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione», in quanto «l’inserimento del subfornitore – sebbene in forza di un’opzione organizzativa di esternalizzazione – in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente […] non può non implicare l’assoggettamento della prestazione di subfornitura all’osservanza di più o meno penetranti (a seconda della natura della lavorazione e del prodotto) direttive tecniche del committente. Quelle stesse direttive tecniche che questi avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all’interno della propria organizzazione l’intero ciclo di produzione»;
13. pur nella riferita duplicità di opzioni interpretative il Giudice delle leggi ha ritenuto l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituire il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; inoltre, anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, ha ritenuto tale premessa interpretativa non preclusiva della applicazione, in via analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore dei dipendenti del subfornitore;
14. nondimeno la Corte costituzionale, all’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), ha replicato che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura;
15. la stessa ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
16. non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla Consulta, che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un «normale» appalto;
17. in conclusione, all’interpretazione costituzionalmente adeguata delle richiamate disposizioni, nel senso della responsabilità solidale del committente anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, non si è attenuta, nella specie, la Corte territoriale;
18. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce di quanto sin qui affermato;
19. alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
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