CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6301
Dipendenti iscritti all’INPDAP – Contributi CUAF – Applicazione dell’aliquota piena – Inapplicabilità per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Rilevato che
1. con sentenza in data 14 marzo 2014, la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione di primo grado che, rigettando l’opposizione a cartella esattoriale, svolta dalla s.p.a. E., ora s.p.a. A.W., ha escluso il diritto della società di avvalersi, per i contributi CUAF, dell’aliquota ridotta anche per i dipendenti iscritti all’I.V.S.-INPDAP, al pari dei dipendenti iscritti confermando l’applicazione dell’aliquota piena;
2. avverso tale sentenza la s.p.a. A.W. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
Considerato che
3. i motivi di ricorso della società ricorrente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 legge n. 488 del 1999, dell’art. 3 comma 23 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1 comma 238 della legge n. 662 del 1996, investono, sotto vari profili, la statuizione di esclusione dell’applicazione dell’aliquota ridotta in relazione ai contributi per assegni familiari per i dipendenti che avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP e sono da rigettare;
4. le questioni proposte con i detti motivi, anche sotto il profilo della conformità ai canoni costituzionali delle norme di riferimento, sono state disattese dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha escluso che la disciplina di riferimento, interpretata nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti iscritti all’INPDAP, si ponga in contrasto con le norme costituzionali e comunitarie;
5. è stato infatti precisato che l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio dalla riforma previdenziale di cui alla legge n. 335 del 1995, non implica la sottrazione alla discrezionalità del legislatore della regolamentazione della disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicché non può ritenersi che le norme che implichino, al riguardo, una diversificazione contributiva costituiscano violazione del principio di uguaglianza;
6. ancor meno potrebbe legittimarsi una interpretazione che, nell’ottica anzidetta, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate;
7. neanche si condividono i dubbi di costituzionalità con riferimento al parametro di cui all’art. 41 della Costituzione, la cui asserita violazione è del resto espressa in termini generici, non potendo ravvisarsi una limitazione della libertà di iniziativa economica nelle specifiche disposizioni regolanti oneri contributivi, a carico delle aziende, in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei dipendenti;
8. anche i dubbi di conformità al canone costituzionale di ragionevolezza non sono stati condivisi dai precedenti di questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. n. 10314 del 2015 e numerose successive conformi), ai quali va data continuità ricordando che il giudice costituzionale ha ripetutamente affermato il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali, derivante dalla complessità inerente alla varietà delle prestazioni e dalle condizioni per ottenerle, dalle variegate fonti di finanziamento (v. Corte Cost. n. 202 del 2008, n. 325 del 1993), ricordando che la realizzazione definitiva della tendenziale omogeneizzazione dei regimi previdenziali è affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte di politica sociale ed economica (Corte cost. n. 173 del 1986), e che tale discrezionalità concerne anche la conformazione dell’obbligo contributivo (Corte cost. n. 48 del 2010, ord. n. 896 del 1988);
9. neanche consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato incompatibile, il che, del resto, avrebbe semmai condotto alla soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla parte ricorrente;
10. ciò premesso, l’art. 3, comma 23, legge n. 335 del 1995 prevede che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 3, comma 23, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell’importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell’Istituto dell’assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con Il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui alla citata L. n. 88 del 1989, art. 24 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dalla medesima L. n. 88 del 1989, art. 37»;
11. in attuazione di tale norma, con il decreto 21 febbraio 1996 emesso dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, sono state adottate le misure di adeguamento delle aliquote contributive. Le riduzioni delle aliquote contributive TBC, maternità e CUAF non trovano però applicazione, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 2 di tale decreto ministeriale, per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
12. con numerose decisioni, cui occorre dare continuità (v. Cass. nn. 18455, 7834 del 2014, n. 14869 del 2015, nn. 312, 180 del 2016; n. 30806 del 2018; n. 19581 del 2019) questa Corte ha chiarito che la richiamata disposizione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335 si applica unicamente ai soggetti per i quali sussiste l’obbligo contributivo al fondo pensioni lavoratori dipendenti e comunque iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e non anche ai dipendenti delle aziende che hanno continuato a mantenere l’iscrizione all’INPDAP;
13. si è rilevato che la disposizione è univoca nel ricollegare la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è spazio per ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo e, in particolare, non tenuti, per alcuni dei dipendenti (quelli iscritti all’INPDAP), al corrispondente aumento delle aliquote IVS;
14. il successivo comma 24, nel prevedere, invece, un aumento delle aliquote contributive dovute «all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima» suona a conferma che la ricordata previsione di cui al precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
15. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
16. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 36030 depositata il 27 dicembre 2023 - La necessità della domanda trova fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale "gli iscritti alla gestione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023 - La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 24751 depositata il 17 agosto 2023 - Il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2019, n. 23573 - Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto…
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…