CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6301 – L’art. 3, comma 23, della legge n. 335 si applica unicamente ai soggetti per i quali sussiste l’obbligo contributivo al fondo pensioni lavoratori dipendenti e comunque iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e non anche ai dipendenti delle aziende che hanno continuato a mantenere l’iscrizione all’INPDAP