CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6355
Tributi – IRAP – Professionista titolare di uno studio legale associato – Diritto al rimborso – Esclusione
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 953/9/2018, depositata il 15.2.2018, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di G.P. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto della istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2009 al 2012.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Parte intimata resiste con controricorso.
Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs 446/1997 in quanto la CTR non aveva tenuto conto dell’elemento consistente nella partecipazione del contribuente ad uno studio professionale.
La censura è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16).
Nella specie, già nel ricorso introduttivo del primo grado, il contribuente si è espressamente dichiarato titolare di uno studio legale associato.
Spettava al contribuente dimostrare lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione.
La CTR non ha esaminato tali circostanze; a tanto provvederà il giudice di rinvio.
Va, conseguentemente accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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