CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6370 – Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento, da intendersi come fatto da cui sia desumibile l’inadempimento datoriale, ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c..