CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6265
Tributi – Agevolazioni – Art. 9, co. 17 della L. n. 289 del 2002 – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – Diritto al rimborso delle imposte
Ritenuto che
1. M.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso ex art. 9 comma 17 della I. 289/02 degli importi versati a titolo di Irpef, Ilor ed Iva relativa agli anni 1990-1993 per un importo complessivo pari ad € 52.935,02.
2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso delle sole imposte dirette.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando che l’istanza era stata tempestivamente presentata e che sussistevano i presupposti per il rimborso atteso che l’importo di cui si chiedeva la restituzione era inferiore al minimo fissato dal legislatore comunitario.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992 del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art.19 d.lgs., in quanto l’istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile
1.1. Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art 9, comma 17, della I. 289/2002, dell’art 1, comma 665 della I. 190/2014 ( legge di stabilità 2015), della VI direttiva nr 77/338/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17.6.2008 in causa C- 132/06 e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 15.7.2015 nonché dell’art. 107 e 108 paragrafo 3 del Trattato del Regolamento CE nr 1407/2013 e del Regolamento CE 717/2014 in relazione all’art 360 comma 1° nr. 3 c.p.c.. Si argomenta che il ricorrente in quanto percettore di redditi di lavoro autonomo, non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa estendendosi tale nozione anche ai prestatori d’opera intellettuale. La CTR avrebbe inoltre errato nel ritenere la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità della normativa europea c.d de minimis.
1.2 Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 1, comma 665 della I. 190/2014 così come modificato dall’art 16 octies del d.l. 91/2017 convertito in l. 123/2017, in relazione all’art 360 comma 1° nr. 3 c.p.c.; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.
2. II primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
2.1 Con la censura sono state introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni di merito implicanti accertamenti di fatto (mancata indicazione del quantum richiesto; mancata prova circa l’avvenuto trattenuta fatta dall’erario dell’IRPEF chiesta in restituzione), che non risultano essere state trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; d’altra parte la ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione di dette questioni innanzi al giudice di merito, né ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 32804/ 2019 e 22614/2020).
2.2 La doglianza è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art 369 II comma nr 3 c.p.c., in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l’Agenzia delle Entrate né prodotto né riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1 Ai sensi dell’art. 1 comma 665 della l. 190/2014 <<I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007; n. 248 >>.
3.2 Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C 2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017)con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) fossero state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, ha concluso che esse “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133 della decisione).
3.3 Alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore delle imprese.
3.4 I lavoratori autonomi pur non essendo espressamente contemplati nella normativa nazionale sono riconducibili, sulla base del diritto comunitario, nella categoria dei soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione final.
3.5 Rilevano sul piano normativo l’art. 9, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, stabilisce – in maniera sostanzialmente identica alla precedente Sesta Direttiva (77/388/CEE) che sia considerato soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”, specificando che per attività economica deve intendersi qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, cui si unisce ogni forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale cui consegua un guadagno stabile; ma anche l’art. 1, par. 8 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, secondo cui “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”.
3.6 La costante giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, definisce “impresa” qualsiasi entità che esercita un’attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato. Sono ininfluenti lo status giuridico dell’impresa, le sue modalità di finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli utili. Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di lucro, essi rientreranno nella normativa in materia di aiuti di stato qualora l’offerta di beni e servizi avvenga in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro (Corte di Giustizia Fenin C-222/04, Hfner T-219/99.
3.7 Tali principi trovano conferma anche nell’orientamento di questo Collegio ( cfr. Cass.2995/2017)
3.8 Ciò premesso nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso, esercente la libera professione, fosse titolare di redditi da lavoro autonomo.
3.9 Accertato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente – come nel caso di specie-, va verificato se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis.
3.10 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che << l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile>> (cfr. Cass. 2208/2019, 8408/2019) il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo>> (Cass. n. 14465 del 2017).
3.11 Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998).
3.12 Nella specie, la CTR ha accertato in concreto la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis, rilevando che l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto (€52.935,02.) limitato al recupero deirirpef e all’Irap, era inferiore a quello limite (C 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio.
4 Il terzo motivo è infondato.
4.1 Il dedotto jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
4.2 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate operano solo in soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass. 14331/2020 )
4.3 Inoltre la censura prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l’art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
5 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
6 Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che si liquidano in € 5.600 per compensi oltre 200 per spese, rimborso forfettario ed oneri accessori.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19700 - Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16481 - Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19293 - Rimborso imposte pagate su redditi 1990, 1991 e 1992 per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia del 1990 - Art. 9, co. 17, L. n. 289/2002 e art. 1, co. 665, L. n. 190/2014 ed onere della prova a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7360 - I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990- 1992 per un importo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20834 - Esclusione dal rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 per i contribuenti soggetti all'IRPEG
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5498 - I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…