CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6270
Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Capacità contributiva – Onere di prova – Possesso di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata – Validità – Onere aggiuntivo di prova dell’effettiva destinazione di detti redditi per gli incrementi patrimoniali – Esclusione
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo nei confronti di C. S., che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato due avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, del maggior reddito da quello conseguito ai fini delle imposte dirette negli anni d’imposta 2007 e 2008;
– i giudici di appello hanno sostenuto, sulla base di un recente e condiviso orientamento di questa Corte in materia di accertamento redditometrico (Cass. n. 6396/2014; Cass. n. 1455/2016; Cass. n. 11388/2017), che «”nessuna altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi”, né può evincersi “un onere di dimostrazione aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente”»;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
– il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, per avere i giudici di appello ritenuto sufficiente, al fine dell’adempimento dell’onere probatorio gravante sulla contribuente, la dimostrazione del solo possesso e non anche dell’utilizzazione delle indicate disponibilità finanziarie per sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento, è infondato e va rigettato;
– che, invero, la tesi sostenuta nel mezzo in esame si pone in palese ed ingiustificato contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui la Commissione territoriale ha dato conto di essersi adeguata, in base al quale «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta» (Cass. n. 25104 del 2014 e, più recentemente, Cass. n. 3804 del 2017 e n. 20477 del 2017); Cass. n. 29067 del 2018 ha ribadito il principio affermando che «In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (in termini anche Cass. n. 7389 del 2018);
– da detti principi discende che il contribuente non è onerato anche della prova del «nesso di correlazione tra il “maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente” e i “redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta», come invece erroneamente sostiene la ricorrente (ricorso, pag. 8);
– come detto, la statuizione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio giurisprudenziale, accertando in fatto che il contribuente aveva dimostrato il possesso di una cospicua disponibilità finanziaria derivatagli da un’operazione immobiliare posta in essere in epoca immediatamente precedente a quella oggetto di verifica fiscale oltre che di un saldo attivo risultante dai conti correnti del contribuente in epoca sia anteriore che successiva agli anni di imposta oggetto di verifica; piuttosto è la ricorrente a porsi in contraddizione con il suddetto orientamento giurisprudenziale sostenendo che spettava al contribuente provare «che le spese contestate siano state sostenute con redditi esenti o con redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta» (ricorso, pag. 10);
– in estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
– che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778 del 2016);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
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