CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28155 – Contratto di agenzia è illegittimo lo storno di provvigione, a seguito di risoluzione consensuale del contratto, per essere escluso lo storno in caso di “scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall’impresa”, ai sensi dell’art. 9 lett. F dell’A.E.C.