CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28174
Tributi – IRAP – Professionisti – Rimborso – Canoni di subaffitto dello studio – Importo costante negli anni – Assenza di presupposto di imposta
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 6692/67/2016, depositata il 12 dicembre 2016, non notificata, la CTR della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – rigettò l’appello proposto dalla dott.ssa R.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Bergamo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che la professionista aveva presentato per l’IRAP versata negli anni dal 2008 al 2012.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 c.p.c., lamentando che la decisione impugnata abbia ritenuto che la contribuente non abbia offerto la prova sull’entità dei compensi a terzi, ritenuti indizio della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sul presupposto che la prova documentale prodotta riguardava ricevute per canoni di subaffitto, rilevando come l’entità costante di detti costi confermasse che le spese nei confronti di terzi erano limitate proprio al sostenimento dell’onere per il subaffitto, da parte di collega medico, del locale destinato all’attività di studio della dott.ssa G., medico del servizio di medicina generale in convenzione con il SSN.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, sebbene ella non avesse alle proprie dipendenze collaboratori ed avendo documentato che le spese per compensi a terzi non riguardavano collaborazioni, ma l’onere relativo al subaffitto dello studio rispondente agli standard della convenzione.
3. Va premesso che in relazione all’acquiescenza parziale espressa in ordine agli anni 2008 e 2012, sul diniego di rimborso dell’IRAP versata per dette annualità si è formato il giudicato interno favorevole all’Amministrazione.
4. Restano oggetto di controversia tra le parti le annualità 2009, 2010 e 2011.
5. Il primo motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte (cfr. Cass. sez. 1, 25 maggio 2015, n. 10749) ha avuto modo di chiarire che «In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale».
5.1. Dalla pronuncia impugnata è dato evincere che la CTR abbia ritenuto non provate le spese per collaborazioni per essere la documentazione fornita inerente alle sole ricevute per canoni di subaffitto dello studio, laddove la ricorrente assume che proprio l’importo costante dei costi esibiti negli anni in questione comprovi che non di costi per collaborazioni si trattava ma unicamente di spese per prestazioni consistite nel subaffitto dei locali destinati a studio.
Detta circostanza ha evidentemente rilievo decisivo ai fini del giudizio, non essendo contestato, nel resto, dall’Amministrazione finanziaria, che la ricorrente non impieghi personale alle proprie dipendenze.
5.2. Il travisamento della prova esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l’art. 348 ter ultimo comma c.p.c.
6. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, nei limiti di quanto richiesto, assorbito il secondo, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – che dovrà quindi accertare se ricorrano o meno altre spese, oltre a quelle per i canoni relativi al subaffitto dello studio, estranee al presupposto impositivo dell’IRAP, verificandone, in caso affermativo, la natura.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia — sezione staccata di Brescia — cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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