CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2019, n. 28443
Indebita fruizione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, co. 2 e 4 e 25, co. 9, I. n. 223/991 – Intento fraudolento – Accertamento – Opposizione a cartella esattoriale
Rilevato
che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Avezzano e rigettava l’opposizione proposta da T.M. S.r.l. nei confronti dell’INPS, avverso la cartella esattoriale relativa al credito maturato per indebita fruizione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, commi 2 e 4 e 25 comma 9, I. n. 223/1991;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’esserci stato solo un travaso di personale da una società ad un’altra stante la coincidenza dei titolari dell’azienda beneficiaria dello sgravio e le due aziende da cui provenivano i lavoratori assunti, alla contiguità tra i licenziamenti e le assunzioni, l’operatività delle tre società in settori, per quanto diversi, comunque complementari e l’identità della sede sociale ed operativa;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
Considerato
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver deciso omettendo di tenere in considerazione il dato emerso in sede istruttoria per cui la Società di provenienza dei lavoratori assunti cui erano stati applicati gli sgravi era in precedenza cessata;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, I. n. 223/1991, richiama ancora una volta il dato dell’intervenuta cessazione dell’azienda di provenienza dei lavoratori cui è stato applicato lo sgravio per sostenere l’erroneità del convincimento che la Corte territoriale avrebbe maturato circa l’intento fraudolento che avrebbe connotato l’operazione realizzata dalla Società ricorrente;
che, rilevata l‘inammissibilità del primo motivo, per non essere deducibile il vizio di motivazione a fronte della concordanza delle decisioni rese in entrambi i gradi di merito (art. 348-ter c.p.c.) si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente desunto l’illegittimità della fruizione dello sgravio dalla sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra l’azienda di provenienza e quella di destinazione dei lavoratori destinatari dato di per sé idoneo a riflettere l’elusione della ratio delle disposizioni in questione dirette a promuovere la ricollocazione effettiva e non fittizia dei lavoratori in mobilità;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.