CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2021, n. 32221 – Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubblici dev’essere considerato come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo dovuto per la medesima occupazione, in quanto il canone è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un’area o spazio pubblico