CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24484
Tributi – Accertamento – Scritture contabili – Memorie dei sistemi informatici in uso al depositario – PVC – Contenzioso tributario
Rilevato che
1. con sentenza n. 251/10/10 del 01/12/2010 la CTR della Calabria accoglieva l’appello proposto dalla L. F. & C. s.a.s. (oggi L. s.a.s. di L. G. & C.) e dai soci L. F. e L. M. S. avverso la sentenza n. 152/02/09 della CTP di Vibo Valentia, che aveva rigettato i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso tre avvisi di accertamento a fini IVA, IRPEF e IRAP relativi all’anno 2004;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) l’accertamento condotto nei confronti della società e dei soci aveva carattere induttivo e derivava dalla circostanza che, in sede di verifica, la società non aveva esibito le scritture contabili andate distrutte nell’alluvione del 2006; b) la CTP rigettava i ricorsi riuniti e compensava le spese; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla società contribuente e dai soci;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) “il nodo da sciogliere è essenzialmente quello di stabilire se sia legittimo il ricorso all’accertamento induttivo», previsto dalla legge in ipotesi eccezionali; b) i verificatori hanno ritenuto applicabili l’art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “perché all’atto di accesso, non sono state esibite, in forma cartacea, le scritture contabili, pur avendone ottenuto immediatamente la stampa, tratta dalle memorie dei sistemi informatici in uso al depositario, tanto è vero che risulta dal contesto del p.v.c. che esse sono state analizzate»; c) tuttavia “l’esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ.»;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. la L. s.a.s. e i singoli soci resistevano in giudizio con controricorso, presentavano, in via subordinata, “istanza di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.» e depositavano memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione degli artt. 14, 33 e 39, secondo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 52 e 55, secondo comma, del d.P.R n. 633 del 1972, nonché la falsa applicazione dell’art. 2220 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
1.1. in buona sostanza, si evidenzia che i verificatori non hanno potuto esaminare tutte le scritture contabili della società perché parte di esse, e in particolare le fatture di acquisto e di vendita, sono andate perdute nella alluvione del 03/07/2006 o comunque sono state sottratte alla verifica, il che giustifica il ricorso all’accertamento induttivo per causa di forza maggiore;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. la motivazione della CTR parte dall’assunto che le scritture contabili, non detenute in formato cartaceo, sono state correttamente detenute in formato informatico dalla società contribuente e integralmente esibite, previa stampa delle stesse, ai verificatori a seguito della loro richiesta, il che costituisce ostacolo all’accertamento induttivo;
2.2. l’Agenzia delle entrate sostiene che le scritture contabili esibite in stampa ai verificatori non sono tutte le scritture contabili che la società contribuente avrebbe dovuto esibire, mancando, in particolare, le fatture di acquisto e di vendita, e che la CTR non si sarebbe avveduta di tale circostanza, pacifica tra le parti;
2.3. tuttavia, la tesi dell’Agenzia delle entrate pone in discussione la ricostruzione del fatto così come operata dalla sentenza della CTR, individuando inammissibilmente la violazione o la falsa applicazione di legge proprio in tale diversa ricostruzione fattuale;
3. la richiesta di correzione della motivazione della sentenza formulata da parte controricorrente in via subordinata resta assorbita;
4. in conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente a rifondere in favore dei controricorrenti le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 1.000.016,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
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