CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24493
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
– con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione degli artt. 1 c. 1 e c. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 3 c. 8 del D.p.r. n. 322/1998, oltre che degli artt. 6 c. 3, 10 c. 1 e 11 c. 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente (D. Lgs. n. 212 del 2000) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. oltre a dedurre la omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
– con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 53 D.p.r. 917/1986, 20 del D.p.r. n. 633/1972, 13 del D.Lgs. n. 471/1997, 51 L. 449/1997; 4 I. 476/1984, 10 c. 54 e 80 D.p.r. 917/1986, 6 c.5 dello Statuto dei diritti del Contribuente (D. Lgs. n. 212 del 2000), 19 D.p.r. 633/1972, oltre a dedurre la omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e l’ulteriore violazione degli artt. 3, 21, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. oltre a dedurre la omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
– risulta dagli atti che il ricorrente ebbe a presentare la propria dichiarazione reddituale per l’anno 2003 senza compilare la parte relativa all’IRAP (quadro IQ), in quanto riteneva di non esser soggetto passivo di tal imposta;
– dapprima questi aveva tentato di inviare il modello tramite il proprio professionista, quindi, non riuscendovi in quanto il software non consentiva di non compilare il quadro di cui sopra, si era recato al competente ufficio dell’Agenzie delle Entrate in data 27 ottobre 2004;
– qui la dichiarazione da questi redatta con l’inserimento dei dati che riteneva il contribuente stesso di inserire, era acquisita agli atti, con prot. n. 2004/073598;
– durante il pomeriggio del medesimo giorno al contribuente era trasmesso telematicamente dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate il messaggio nel quale questi era avvertito che la trasmissione non era andata a buon fine perché il quadro IQ non risultava compilato, avendo questi indicato in tal quadro un reddito pari a zero a fini IRAP e non i redditi automaticamente elaborati dal programma informatico;
– pertanto in seguito l’Erario inviava questionario al contribuente, alla luce della mancata presentazione della dichiarazione, e all’esito notificava l’atto impugnato rideterminando i redditi a fini IRPEF e IRAP;
– a seguito di impugnativa, la commissione di prime cure accoglieva in parte il ricorso del contribuente, escludendolo dalla soggettività passiva a fini IRAP;
– l’atto impugnato era invece confermato quanto alla debenza delle somme ivi indicate a titolo di IRPEF e IVA oltre che per sanzioni;
– che la pronuncia di primo grado è stata confermate in sede di gravame;
– che il contribuente ha depositato memoria; considerato che:
– i motivi di ricorso non superano il vaglio dell’inammissibilità, per le seguenti ragioni;
– entrambi censurano la sentenza impugnata per violazione delle disposizioni di legge ivi richiamate in relazione sia all’art. 360 comma 1 n. 3 sia all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.;
– in forza della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. UU. Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, a condizione però che la sua formulazione permetta al giudice di legittimità di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati;
– risulta quindi ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013);
– ancora di recente ha precisato la Corte che in materia di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 10/02/2017);
– risulta quindi in questa sede del tutto inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili tutt’affatto incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
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