CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24596
Lavoro – Contratto di somministrazione – Nullità – Effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione – Accertamento
Rilevato
1. che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di C. C., ha dichiarato la esistenza fra questa e T. I. s.p.a., – quale società utilizzatrice delle prestazioni di lavoro somministrato rese dalla C. sulla base di contratto individuale di somministrazione stipulato con la società fornitrice – di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 20.2.2007 e condannato la società T. I. s.p.a. alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni intercorrenti dal 16.3.2009 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. che il giudice di appello, disattesa la eccezione dell’appellante T. I. s.p.a. di inapplicabilità dell’art. 27 D. Igs 09/10/2003 n. 276, fondata sul rilievo che la domanda conteneva doglianze riferite non al contratto di somministrazione ma al contratto somministrato, dato atto che vi era (parziale) discrepanza tra quanto riportato dalla società nella memoria di primo grado in relazione ai servizi di provenienza e di riallocazione del personale conseguenti alla fusione per incorporazione di T. Italia s.p.a. e T. I. s.pa. e quelli menzionati nella sentenza di primo grado, ha ritenuto le deduzioni di T. I. s.p.a., in ordine alla sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’assunzione, inidonee, per la loro genericità ed imprecisione, a evidenziare e comprovare la effettività delle dette ragioni;
2.1. che ha ritenuto che la irregolarità della somministrazione comportava, ai sensi dell’art. 27 d. Igs 276/2003 cit., la sostituzione della impresa utilizzatrice quale datore di lavoro a tempo indeterminato;
2.2. che ha escluso l’applicabilità dell’art. 32 Legge 4/11/2010 n. 183, limitato ai casi di conversione del contratto di lavoro a termine instaurato con lo stesso datore di lavoro e non estensibile, pertanto, ai casi di accertata illegittimità della fornitura di lavoro che comportava la sostituzione del datore di lavoro;
3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T. I. s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.l. cod. proc. civ.;
Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 27 D. Igs 09/10/2003 n. 276, censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice per vizi non afferenti al contratto tra utilizzatore e somministratore ma al contratto individuale disciplinato dall’art. 22 D. Igs n. 276/2003 cit., ipotesi quest’ultima non contemplata dall’art. 27 D. Igs n. 276/2003 cit., nello stabilire i casi – tassativi – nei quali il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore; nel caso di specie, infatti, le doglianze articolate in ricorso si basavano non sul contratto di somministrazione ma solo sul successivo ed autonomo contratto di lavoro somministrato stipulato tra la lavoratrice e V. s.p.a.;
2. che con il secondo motivo di ricorso deduce, in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Legge 4/11/2010 n. 183 censurando, in sintesi, la sentenza impugnata, per avere escluso che la richiamata previsione potesse trovare applicazione anche in ipotesi di somministrazione irregolare;
3. che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto esso non coglie la ratio deciderteli della sentenza impugnata, che riguarda la mancata dimostrazione di effettività delle esigenze indicate per il ricorso al lavoro in somministrazione, profilo sottoposto al vaglio del giudice (come emerge dagli stralci del ricorso introduttivo del giudizio riportati nel controricorso, non contraddetti dalle parziali riproduzioni di brani del ricorso di primo grado riportati nel ricorso per cassazione) e che costituisce precipuo oggetto del controllo giudiziale (ex artt. 27 e 20 D.lgs. n. 276 del 2003), il quale non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell’utilizzatore, ma deve essere concentrato sulla verifica di effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione (Cass. n. 28882 del 2017; Cass. n. 21768 del 2015; Cass. n.da 21769 del 2015; Cass. n. 21916 del 2015; Cass. n. 22178 del 2015; Cass. n. 17540 del 2014; Cass. n. 6933 del 2012; Cass. n. 15610 del 2011);
4. che il secondo motivo di ricorso è fondato avendo questa Corte affermato che l’indennità prevista dalla Legge n. 183/2010 cit., art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito – ai sensi del D.lgs n. 276 del 2003, art. 27, u.c., – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (Cass. n. 17540 del 2014; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 14033 del 2015; Cass. 24101 del 2016);
5. che all’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte d’appello di Milano in diversa composizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del presente giudizio.
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