CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24615
Rapporto di lavoro – Personale addetto alla esazione dei pedaggi – Superiore inquadramento – Accordo sindacale aziendale – Progressione economica
Rilevato che
La Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta la domanda proposta da R.B. nei confronti della s.p.a. A.M. intesa a conseguire l’accertamento del diritto al superiore inquadramento nel 5 livello c.c.n.l. di settore dal 1/10/1999 e nel livello giuridico economico B1 dal 1/1/2000, e la condanna della società al pagamento delle consequenziali differenze retributive.
La Corte distrettuale, nel proprio iter motivazionale, deduceva che il lavoratore era stato assunto con qualifica di esattore ed inquadramento nel IV livello C del c.c.n.l. di settore; compiuti i cinquantacinque anni di età e maturati venti anni di servizio nello svolgimento delle stesse mansioni, ricorrendone le condizioni, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di vice titolare ed inquadramento nel livello B1, sulla scorta degli accordi aziendali 17/6/1977 e 20/1/1981.
Precisava che si controverteva in ordine alla perdurante vigenza dell’accordo sindacale aziendale del 17 giugno 1977 il cui scopo era stato di assicurare un minimo di progressione economica in mancanza di condizioni contrattuali che prevedessero uno sviluppo di carriera per il personale addetto alla esazione dei pedaggi; detto accordo, con le relative modifiche intervenute nel 1981, era stato ritenuto, dalla società, incompatibile con il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con l’accordo collettivo del 18 aprile 1997, giacchè la qualifica di vice-titolare prevista dall’accordo aziendale del 1977 non figurava nel sistema di inquadramento del 1997. Tuttavia, affermava il giudice del gravame, che “la previsione contrattuale prevedeva espressamente in uno alla attribuzione della qualifica di vice titolare, il conseguente inquadramento nel rispettivo livello categoriale, previsione che non avrebbe avuto alcun senso se il livello di inquadramento rimaneva quello previsto per l’esattore”. La soppressa qualifica di vice titolare rientrava invece nel superiore livello 5, come desumibile dalle due lettere provenienti dalla società ed indirizzate ad altri dipendenti dalle quali si evinceva il riconoscimento del livello B 1 in presenza dei due presupposti previsti dall’accordo sindacale del 17/6/1977.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società A.M. affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali aziendali del 17/6/1977 e 20/1/1991 nonchè dei contratti collettivi per i dipendenti autostrade private del 19/6/1976, 4/4/1995, 18/4/2007 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
Si deduce che dalla lettura delle disposizioni contrattuali collettive nazionali chiaramente si evince che nel livello rivendicato, non è in alcun modo inserita la qualifica di vice titolare, così come nel livello B1 manca qualsiasi declaratoria riconducibile alla attività del lavoratore addetto alla riscossione pedaggi, che è incluso invece, nel livello C.
Si critica la sentenza impugnata per avere interpretato gli accordi sindacali tralasciando di considerare il tenore letterale degli stessi, di portata “preminente ed essenziale ai fini della identificazione della volontà delle parti”, negandosi che detti accordi recassero in alcun modo una connessione fra la l’acquisizione della qualifica di vice titolare e quella di un inquadramento superiore. Inoltre, nessun rilievo significativo era da conferirsi al dato documentale integrato dalle lettere indirizzate ad altri dipendenti in cui detto riconoscimento era stato disposto dalla parte aziendale, stante l’insussistenza di un principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro privato,.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Come fatto cenno nello storico di lite, il giudice del gravame ha condiviso la tesi accreditata dal lavoratore e fatta propria dal primo giudice, sulla “riconducibilità della qualifica di vice titolare espressamente presa in considerazione dall’accordo aziendale del 1977, al livello giuridico economico B1”.
Pur dando atto che la previsione del diritto al superiore inquadramento in tali sensi prevista dall’accordo aziendale del 1977 in favore dei lavoratori addetti ai pedaggi, non era stata espressamente riprodotta nell’accordo collettivo del 1997 – che aveva eliminato la figura di vice direttore ed espressamente ricondotto al livello “C” la figura professionale di esattore, – la Corte di merito ha ritenuto tuttavia permanesse la originaria classificazione sancita dalle parti sociali in sede di accordo aziendale.
L’interpretazione dello statuto contrattuale collettivo non appare coerente con la volontà delle parti sociali espressa in quella sede, chiaramente intesa a non riproporre quel meccanismo volto ad assicurare un minimo di progressione economica al personale addetto alla esazione pedaggi, sancito dal pregresso accordo aziendale mediante l’individuazione della qualifica di “vice titolare”.
L’intento delle parti sociali era chiaramente orientato nel senso descritto, come fatto palese anche dalla riduzione dei livelli di inquadramento del personale da dieci a sette e dalla inclusione del profilo di esattore nel livello “C” e non in quello “B” rivendicato.
Alla stregua delle clausole di cui al contratto collettivo del 1997 riprodotte in ricorso per il principio di autosufficienza, si evince che le parti sociali hanno espressamente ascritto al livello C i lavoratori i quali svolgono compiti che si esplicano nell’ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità, enunciando espressamente nei profili, quello di esattore; sotto altro versante, hanno ricondotto al superiore livello B1, i lavoratori che assicurano il funzionamento delle stazioni affidate attuando il coordinamento e controllo dell’operato degli esattori, fra i quali vanno annoverati il capo stazione ed il capo casello.
3. Tale essendo il dato contrattuale di riferimento, non può sottacersi che la Corte di merito non si è data carico di motivare in ordine a tale obiettiva insussistenza di un continuum fra le originarie previsioni dell’accordo aziendale del 1977 e quelle dell’accordo collettivo del 1997, che invece risponde ad un principio di ontologica autonomia fra le diverse fonti della volontà collettiva, le quali si muovono anche in un diverso ambito applicativo.
La disciplina nazionale e quella aziendale si differenziano, infatti, fra loro per la loro distinta natura e fonte negoziale, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro differente ambito territoriale (vedi sul punto, Cass. 2007 n. 193519).
Tale principio risponde del resto alla causa e funzione sociale propria della contrattazione collettiva la cui disciplina, da sempre modellata su tempi non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi ad una realtà socio-economica sempre in divenire. I giudici del gravame, sono quindi pervenuti agli approdi descritti sul rilievo, non condivisibile, secondo cui il riconoscimento del superiore livello rivendicato dal B., era stato disposto da parte della società in favore di altri due colleghi; così violando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nel rapporto di lavoro privato non vige il principio di parità di trattamento (cfr. Cass. 23/3/2011 n. 6639, Cass. 23/12/2016 n. 26925).
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo è meritevole di accoglimento, restando assorbito il secondo, con il quale la ricorrente ha prospettato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. con riferimento al regime delle spese applicato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte distrettuale designata in dispositivo la quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, procederà alla delibazione della questione devoluta attenendosi ai principi innanzi enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
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