CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21292
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Vizio di notificazione dell’appello – Notifica alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado – Ipotesi di nullità della notifica – Presunzione di conoscenza – Onere di prova contraria a carico del destinatario
Rilevato che
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal notaio G.E. con riferimento all’atto con cui C.G. cedeva l’intera quota di partecipazione al capitale della società “V. F.lli G. di G. C. & C. s.n.c. con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello agenziale qualificando l’atto come cessione di azienda in quanto la cedente G. possedeva l’intero capitale sociale della ditta ceduta, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e non in misura fissa, come invece corrisposto in sede di registrazione dell’atto.
2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la nullità del giudizio di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.
2. Nel controricorso la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.
3. L’eccezione é fondata e va accolta.
4. Invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 06/03/2017 e, quindi, il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 08/10/2017, a tale data prorogato ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ. il termine scadente domenica 07/10/2017. E’ quindi chiaramente tardivo il ricorso in quanto spedito per la notificazione in data 21/02/2019.
5. Al riguardo nel ricorso l’E. ha sostenuto che l’appello venne notificato alla parte personalmente e non al difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado e che quest’ultimo era venuto a conoscenza dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate soltanto anni dopo la sua proposizione, precisando nella memoria del 03/07/2020 che il ricorso d’appello venne notificato presso l’indirizzo di un difensore (avv. M.) diverso da quello (avv. V.) costituito nel giudizio di primo grado e che in tale indirizzo (via P. n. 55) né il ricorrente né il suo difensore avevano eletto domicilio.
5.1. Orbene, tali deduzioni sono smentite dal tenore della delega rilasciata dal contribuente all’avv. V. per il giudizio di primo grado, riprodotto per autosufficienza nel controricorso, in cui l’E. dichiara che “Elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato M.M., in via P. n. …, Torino”, ovvero nel luogo dove, per stessa ammissione del ricorrente, è stata correttamente effettuata la notifica dell’atto di impugnazione.
6. Non è quindi ipotizzabile alcuna invalidità di quella notifica ma, in ogni caso, anche ove per mera ipotesi si volesse accedere alla tesi sostenuta nel ricorso, si perverrebbe alla medesima conclusione in quanto nella specie non sarebbe neppure applicabile il disposto di cui al secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui « […] l’esecuzione, in violazione della disposizione di cui all’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., della notifica dell’atto di appello alla parte personalmente nel suo domicilio reale, e non al procuratore costituito presso il quale essa abbia eletto domicilio, se integra una delle nullità previste dall’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l’ordinario termine annuale dell’impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7316 del 29/03/2006, Rv. 589770 – 01).
3. Si è peraltro precisato che «In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1308 del 19/01/2018, Rv. 646916 – 01).
7. Orbene, quella che qui si sta ipotizzando è indubitabilmente un caso di nullità della notificazione del ricorso in appello (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 – 01, secondo cui «La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica […]») ed il ricorrente non ha neppure indicato delle circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla (ipotizzata) nullità della notificazione dell’impugnazione.
5. Da ultimo ritiene il Collegio di dover rilevare come l’affermazione fatta dal ricorrente nella memoria (ultima pagina), secondo cui la CTP di Torino, nel giudizio di impugnazione promosso dal V., in proprio e quale legale rappresentante della società cessionaria “V. di V.F. & F.Ili s.n.c.”, avverso l’avviso, pure al medesimo notificato dall’Agenzia delle entrate, di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta per l’atto a rogito del notaio E., «concedeva termine all’infrascritto procuratore per impugnare avanti a questa codesta Ecc. Suprema Corte la sentenza n. 372/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino in data 6 dicembre 2016», è clamorosamente smentita dal contenuto dell’ordinanza della predetta CTP, prodotta dallo stesso ricorrente unitamente alla memoria, giacché dalla stessa risulta che quella Commissione si era limitata ad ordinare «alla parte ricorrente di depositare copia del ricorso in cassazione che andrà a depositare comprensivo del deposito e dell’iscrizione a ruolo».
5. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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