CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21298 – Il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente