CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21332
Tributi – Riscossione tributi – Prescrizione – Principio generale – Prescrizione decennale, salvo che la legge disponga diversamente – Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni
Rilevato che
1. – I.D. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eccependo la mancata notifica delle stesse cartelle di pagamento, la mancata indicazione nell’atto opposto dei dati identificativi dell’immobile della somma per la quale la mancata e comunque carente indicazione delle modalità e termini per la impugnazione, la mancata notifica dell’intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 50 del d.p.r. 600/1973, la prescrizione (quinquennale) dei crediti. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, annullando talune delle cartelle di pagamento, ma ritenendo che il termine di prescrizione del credito per tributi erariali sia decennale.
Ha proposto appello il contribuente e la CTR della Campania con sentenza depositata in data 31.10.2018 ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che il termine decennale di prescrizione operi solo per i crediti accertati con sentenze passate in giudicato e quindi annullando anche le cartelle notificate dal 16.12.2018 al 20.10.2010.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Non si costituisce l’intimato.
Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Ritenuto che
3. – Con il primo motivo e unico del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c. avendo il giudice d’appello ritenuto che la prescrizione di tutti i crediti erariali si compia in cinque anni tranne che nel caso in cui sussista un giudicato, mentre di contro la ordinaria prescrizione del credito erariale è decennale. L’Agenzia precisa inoltre che nelle more per effetto del DL 119/2018 è stata disposta la c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento di importo inferiore a mille euro, e pertanto due delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio sono state oggetto di provvedimento amministrativo di discarico, restando la contesa è limitata a due delle cartelle annullate dalla CTR (entrambe dell’ anno 2007 portanti i numeri finali 4405 e 9503).
Il motivo è fondato.
Il principio di carattere generale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., (Cass. 20425/2017) non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16) «Il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestatone periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo».
I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce dei principi sopra enunciati e anche per l’esame dei motivi d’ appello assorbiti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.