CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26903
Tributi – ICI – Esenzione ex art 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 – Esclusione – Attività didattica avente natura oggettivamente commerciale
Rilevato che
La Congregazione delle P.A. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008 notificatole dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Visciano invocando l’esenzione prevista dall’art. 7 del Dlgs 504/1992 e deducendo che una parte degli immobili è destinata ad abitazione della comunità religiosa e adibita all’esercizio del culto e cura delle anime; che altra porzione è destinata a scuola paritaria per l’infanzia e a somministrazione di alimenti e bevande; che una ulteriore porzione è destinata a casa di riposo per anziani e somministrazione di bevande e alimenti. Il ricorso della Congregazione è stato accolto in primo grado. La società di riscossione ha proposto appello che la CTR ha parzialmente accolto, rilevando: che per le parti di immobile destinate a scuola e ricovero anziani sussiste il requisito soggettivo dell’esenzione, ma non anche il requisito oggettivo, poiché le strutture destinate ad attività assistenziali previdenziali e didattiche non sono esercitate secondo modalità non esclusivamente commerciali; che a tal fine non basta che nell’anno di imposta in questione le perdite siano state superiori agli utili, mentre rileva la circostanza che è previsto un corrispettivo a carico dell’utenza, che ci sono unità lavorative iscritte al libro matricola e medici con rapporto di collaborazione professionale. Il giudice d’appello rileva inoltre che per quanto non sia corretta l’eccezione di passaggio in giudicato sul capo della sentenza che riguarda la parte degli immobili adibiti ad abitazione delle suore, sul punto la società di riscossione pur avendo chiesto la riforma integrale della sentenza non ha specificato alcuna censura, e pertanto su questo punto l’appello ha ritenuto l’appello inammissibile.
Avverso la predetta la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
Si è costituita con controricorso la Congregazione.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 giugno 2021.
Ritenuto che
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art 53 del Dlgs 546/1992. Parte ricorrente deduce che nel processo tributario l’appello si può proporre anche ribadendo le stesse ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado e poste a sostegno della legittimità del proprio operato.
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 7 del Dlgs 504/ 1992. La società di riscossione deduce di aver sempre fondato le sue difese in primo e in secondo grado sulla ritenuta inapplicabilità dell’esenzione per i due immobili iscritti in catasto, intesi nel loro complesso, non rinvenendo alcuna possibilità di parziale esenzione dell’imposta per alcune porzioni in cui sarebbe esercitato il culto.
Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, trascrivendo una parte degli atti difensivi di secondo grado che dimostra come la società di riscossione ha sempre ritenuto che ai fini dell’esenzione in parola è necessaria la verifica della compresenza del requisito soggettivo e oggettivo e che ha tal uopo richiesto la riforma totale della sentenza di primo grado. Deduce che la CTR ha omesso di pronunciarsi “sul perché abbia ritenuto il diritto all’esenzione parziale dell’imposta per le porzioni destinate al culto e a casa delle suore sebbene l’immobile non fosse adibito esclusivamente a tale attività”.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione e sono fondati.
La tesi difensiva della parte emerge chiaramente dal ricorso e dalla trascrizione degli atti difensivi del precedente grado, e si sottrae alla censura di inammissibilità: la parte ha inteso riferire le sue censure in appello agli immobili intesi nel suo complesso, evidenziando come rispetto a tutti gli immobili e quindi anche alle porzioni destinate ad abitazione delle suore mancassero i requisiti i per fruire della esenzione.
La CTR avrebbe dunque dovuto verificare se la porzione destinata ad abitazione delle suore avesse effettivamente i requisiti per fruire della esenzione e non fosse invece semplicemente strumentale all’esercizio della attività sanitaria e scolastica, esame da condursi secondo i consolidati principi di giurisprudenza applicabili alla fattispecie.
Questa Corte ha già affermato che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dalla stessa prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, vigente “ratione temporis”), con riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove la presenza “in loco” degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un’attività didattica avente natura oggettivamente commerciale” (Cass. 10754/2017). Lo stesso principio può essere applicato al caso in cui l’attività imprenditoriale si svolga in ambito sanitario, non essendo sufficiente, per beneficiare della esenzione di cui all’art 7 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 -, la natura non commerciale dell’ente se manca il requisito oggettivo di una attività esercitata con modalità non commerciali, ed è irrilevante che – in ipotesi- gli utili siano destinati al perseguimento di fini sociali, che non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. n. 24500/2009).
La natura dell’attività che si svolge negli immobili cui accedono gli alloggi delle religiose condiziona quindi la possibilità di fruire della esenzione in parola, in quanto l’art 7 cit. è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale solo ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell’Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 4066/2019; Cass. 6795/2020).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2022, n. 7980 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17100 depositata il 15 giugno 2023 - In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32088 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26673 depositata il 15 settembre 2023 - Agli immobili degli IACP non spetta l'esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. i), (...), ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l' 8 febbraio 2023 - Gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…