CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2018, n. 21654

Fallimento – Credito relativo ai ratei del rimborso di un mutuo – Istanza tardiva di ammissione in chirografo

Fatti di causa

1. – F.A.M. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento A. Industria e Finanza s.p.a.. Lamentava che il giudice delegato avesse rigettato la propria domanda tardiva di ammissione in chirografo di un credito relativo ai ratei del rimborso di un mutuo che avrebbero dovuto essere onorati dalla società fallita e che, invece, aveva proceduto a corrispondere essa istante.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, osservando come l’opponente avesse mancato di proporre impugnazione ex art. 98 l. fall. avverso l’ammissione al passivo della società mutuante S.P.B. per il credito in questione, sicché, con riferimento a quest’ultimo, risultava essersi formato il giudicato endofallimentare.

2. – A.M.F. ha impugnato il decreto del Tribunale, pronunciato il 15 dicembre 2016, facendo valere un unico motivo. Il Fallimento, benché intimato, non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

1. – Vengono lamentate la violazione ed erronea applicazione dell’art. 98 l. fall., in relazione all’art. 102 c.p.c., e la violazione dell’art. 96 I. fall.. Rileva la ricorrente che il Tribunale, piuttosto che dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante, a norma dell’art. 102 c.p.c. e che il credito di S.P.B. non avrebbe potuto considerarsi coperto dal giudicato endofallimentare in pendenza di un gravame che aveva sostanzialmente ad oggetto la pretesa della detta società.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso non coglie appieno la ratio decidendi del decreto del Tribunale, la quale è incentrata sulla mancata tempestiva impugnazione ex art. 98 1. fall. del credito ammesso in favore di S.P.B..

Va infatti osservato che nel procedimento fallimentare la mancata impugnazione, ai sensi dell’art. 98 l. fall., dello stato passivo fallimentare, formato in base all’art. 96 della medesima legge, preclude ogni questione attinente all’esistenza ed all’entità del credito ammesso ed all’efficacia del titolo, dal quale il credito stesso deriva (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25640, ove il richiamo a Cass. 16 marzo 2001, n. 3830). Ne discende che chi insinui tardivamente il proprio credito sia tenuto -impugnare altro credito ammesso, ove tra le due posizioni si ravvisi, come nel caso in esame, una situazione di conflitto: e a tal fine, come osservato da questa Corte, l’impugnazione del credito tempestivamente ammesso a favore del terzo può essere proposta dal creditore tardivo entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato (Cass. 5 aprile 2017, n. 8869). Ciò posto, col ricorso per cassazione l’istante non contrasta efficacemente il decreto con specifico riguardo al tema della intempestiva proposizione della suddetta impugnazione, limitandosi ad evidenziare che il Tribunale avrebbe potuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società il cui credito era stato ammesso: con ciò dimenticando, però, che la suddetta integrazione del contraddittorio, oltre a rivelarsi intrinsecamente inidonea a sopperire alla mancata proposizione del mezzo di gravame tipico richiesto dalla legge, non avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza sulla sopravvenuta irretrattabilità del diritto di credito fatto valere da S.P.B., e oggetto di ammissione al passivo della procedura concorsuale.

3. — Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, non avendo la curatela svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.