CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2018, n. 21674
Prestazioni assistenziali – Assegno di invalidità – Diritto – Requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa e dell’incollocamento al lavoro
Ritenuto che
la Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 2108/2012 in riforma della sentenza di primo grado impugnata da F.C. ha condannato l’Inps al pagamento dell’assegno mensile di assistenza ritenendo che il requisito della incollocazione, in mancanza di specifiche contestazioni da parte dell’Istituto previdenziale, potesse nella specie presumersi sulla base dell’accertata mancanza di reddito (per il tramite di certificazione dell’Agenzia dell’Entrate);
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo nel quale denuncia violazione ed errata applicazione dell’articolo 13 della legge n. 118/1971, anche nel testo sostituito dall’articolo 1 comma 35 della legge n. 247 del 24/12/2007, dell’articolo 1 comma 94 della legge numero 247/2007, dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, tutti in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.; e ciò in quanto – premesso che il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa così come prima quello dell’incollocamento al lavoro previsto sino al 31/12/2007 è requisito costitutivo del diritto all’assegno di invalidità e non mera condizione di erogazione del beneficio da provarsi con le certificazioni rilasciate dagli enti competenti e nelle forme richieste – la Corte d’Appello aveva errato sotto un triplice ordine di considerazioni: una prima volta allorché ha affermato che l’Inps non avrebbe contestato la prova dell’incollocazione fornita attraverso la certificazione dell’agenzia delle entrate, avendo invece l’Inps contestato la pretesa della ricorrente di provare il requisito in discorso mediante una mera dichiarazione sostitutiva che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale; in secondo luogo la Corte ha errato a non pretendere la prova dell’incollocabilità nelle forme richieste dalla legge e in difetto a non verificare d’ufficio la sussistenza o meno del requisito ritenendo a torto che l’incollocazione debba qualificarsi elemento esterno della fattispecie quindi solo condizione di erogazione della prestazione; ed una terza volta la Corte ha errato allorché ha ritenuto che la prova giudiziale del mancato svolgimento dell’attività lavorativa potesse ritenersi data attraverso la presunzione dell’accertata mancanza di reddito documentata dalla certificazione dell’Agenzia delle entrate;
che C.F. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Considerato che
Il motivo di ricorso è inammissibile e comunque infondato, in primo luogo perché si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata la quale non ha posto a base della prova del requisito dell’incollocazione in discorso la autocertificazione (o la mancata contestazione dell’autocertificazione), bensì la certificazione dell’Agenzia delle Entrate da cui ha desunto in via presuntiva la mancanza di svolgimento dell’attività lavorativa; del pari inconferente è il motivo perché la Corte non ha affermato che il requisito della cosiddetta incollocabilità sia divenuto dopo la legge n. 247/2007 una mera condizione di erogazione della prestazione assistenziale da accertarsi all’esterno del procedimento giudiziario; il motivo è altresì infondato poiché non risulta che l’Inps abbia contestato la certificazione dell’Agenzia delle Entrate che attestava l’insussistenza di qualsiasi reddito ed inoltre laddove sostiene che la prova della mancanza di svolgimento del lavoro debba essere data solo attraverso un provvedimento formale e quindi non anche attraverso una prova a carattere presuntivo desunta dall’accertata mancanza di reddito documentata da una certificazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta in giudizio; al contrario, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. sesta L. 27380/2014, Cass. n. 19833 del 2013) con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria;
la nuova disciplina, pur non esigendo più l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta; e la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, deve essere fornita in giudizio dall’invalido, trovando applicazione il principio generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materia dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo;
pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori, con distrazione a favore dell’Avv. R.T. anticipatario.
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