CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22232
Accertamento – Cartelle di pagamento – Controllo automatizzato – Art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Contestazione – Notifica del ricorso – Tempestività
Rilevato che
1. con la sentenza n. 171/16/13 del 03/07/2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 283/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da T.R.A.I.N. nei confronti di una cartella di pagamento relativa a ritardati od omessi versamenti IRAP ed IVA relativi all’anno 2004 e ad un credito d’imposta compensato in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente sul rilievo dell’assenza di prova in ordine all’invio della comunicazione prevista dall’art. 6, comma 5, della I. 27 luglio 2000, n. 212; c) la sentenza della CTP, pronunciata nei soli confronti della Riscossione Sicilia s.p.a., era appellata dall’Agente della riscossione che conveniva in giudizio anche l’Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate (così qualificate le controdeduzioni presentate da quest’ultima nel giudizio di secondo grado) evidenziando che: a) il contribuente non aveva tempestivamente proposto gravame avverso la cartella di pagamento, che Riscossione Sicilia s.p.a. aveva dimostrato di avere ritualmente notificato; b) la contestazione per la quale la relata di notificazione della cartella di pagamento era stata prodotta in copia era generica e non circostanziata, «non avendo la stessa evidenziato alcuna concreta circostanza che potesse ragionevolmente indurre a dubitare della conformità all’originale della copia prodotta»; c) ai fini della validità della notificazione, effettuata da ufficiale della riscossione e a mani di soggetto che si era dichiarato impiegato della società, con regolare redazione della relata di notifica, non era necessario l’invio di alcuna raccomandata al destinatario della notificazione; d) ogni altra questione doveva ritenersi assorbita;
2. T.R.A.I.N. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Riscossione Sicilia s.p.a. e l’Agenzia delle entrate si costituivano con controricorso.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso T.R.A.I.N. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
1.1. in buona sostanza, la società contribuente si duole: a) della erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da T.R.A.I.N., avendo la società impugnato la cartella di pagamento nel termine previsto dalla legge, atteso che la notifica si è perfezionata in data 06/05/2009 mentre il ricorso è stato spedito in data 22/05/2009 e ricevuto dall’Agente della riscossione in data 25/05/2019; b) in via subordinata, della assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata, non avendo i giudici di appello indicato le ragioni di fatto e di diritto che li ha indotti a ritenere e dichiarare intempestivo il ricorso della società contribuente;
2. il motivo è complessivamente fondato;
2.1. la CTR ha accolto l’eccezione di intempestività della impugnazione avverso la cartella di pagamento (di cui l’Agente della riscossione avrebbe dimostrato la rituale notificazione) formulata in sede di controdeduzioni d’appello dall’Agenzia delle entrate, eccezione, peraltro, concernente questione rilevabile d’ufficio;
2.2. orbene, sia la ricorrente che la Riscossione Sicilia s.p.a. deducono che la cartella di pagamento è stata notificata in data 06/05/2009, trascrivendo altresì il contenuto della relata di notificazione della stessa;
2.3. è altresì pacifico, per come emerge dalla stessa sentenza impugnata, che T.R.A.I.N., con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, ha impugnato proprio la cartella di pagamento di cui si discute; tale impugnazione, per come emerge dalla documentazione trascritta nel contesto del ricorso, è stata legittimamente proposta nei soli confronti di Serit Sicilia s.p.a. (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.) in data 22/05/2009;
2.4. non è dubbio, pertanto, che la notificazione del ricorso è tempestiva in quanto avvenuta nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento (06/05/2009), con conseguente fondatezza del motivo proposto;
2.5. resta da precisare che «qualora il giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese “ad abundantiam”, la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione» (da ultimo Cass. n. 101 del 04/01/2017; Cass. n. 16410 del 21/06/2018);
2.6. ne consegue che, essendo la statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività assorbente di ogni altra questione, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata costituiscono degli obiter dicta e sono tamquam non essent, non essendoci alcun onere di specifica impugnazione da parte della ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Agenzia delle entrate;
3. il secondo motivo di ricorso, proposto espressamente in via gradata, resta assorbito;
4. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame del solo appello proposto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. – non potendosi qualificare “appello” le controdeduzioni depositate nel giudizio di secondo grado dall’Agenzia delle entrate, che non era legittimata ad impugnare una sentenza emessa all’esito di un giudizio cui non ha partecipato – e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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