CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22233
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento emessa su sentenza della CTR – Irregolare notifica della sentenza – Invalidità sopravvenuta delle cartelle di pagamento – Annullamento
Rilevato che
1.1. con sentenza n. 50/13/13 del 24/06/2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 12/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto i ricorsi di Hotel L.S. di V.R. & C. s.n.c. (di seguito H.L.S.), V.R., A.R. e P.R. avverso le cartelle di pagamento notificate alla società per IVA, IRAP, sanzioni e interessi relative all’anno 2003 e ai soci per IRPEF e relative addizionali, sanzioni e interessi relativi al medesimo anno d’imposta;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) le cartelle di pagamento erano state emesse a seguito di sentenza della CTR della Puglia n. 152/14/09, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci; b) la CTP, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva; c) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) avverso la sentenza della CTR n. 152/14/09, sulla quale si fondano le cartelle oggetto di impugnazione, era stato proposto ricorso per cassazione; b) la legittimità della cartella era subordinata all’accertamento della validità della notifica dell’atto di appello ai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento, questione che pendeva in cassazione e che integrerebbe, peraltro, un errore di fatto revocatorio, con conseguente definitività della pretesa erariale, non essendo stato proposto giudizio di revocazione;
2. H.L.S. e soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso H.L.S. e soci deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 111 Cost., dell’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.;
1.1. in buona sostanza, i ricorrenti si dolgono: a) del difetto di motivazione delle cartelle di pagamento, che fanno riferimento ad una sentenza di secondo grado mai notificata ai contribuenti, allo stesso modo del ricorso in appello; b) la CTR avrebbe anticipato il giudizio della Corte di cassazione in ordine alla validità della notificazione dell’atto di appello nel procedimento concernente gli avvisi di accertamento, erroneamente ritenendo che si trattasse di un vizio revocatorio (errore di fatto);
2. va, peraltro, evidenziato che, come rappresentato nella memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., Cass. n. 14070 del 07/06/2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP n. 447/04/07 che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dagli odierni ricorrenti, così annullando gli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto logico-giuridico dell’emissione delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio;
2.1. annullati gli atti impositivi con sentenza passata in giudicato, viene meno anche la validità delle cartelle di pagamento emesse sul presupposto della loro vigenza, sicché la sentenza impugnata va cassata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l’invalidità sopravvenuta delle cartelle di pagamento impugnate;
3. la sopravvenienza della pronuncia della S.C. giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara l’invalidità sopravvenuta delle cartelle di pagamento impugnate; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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