CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22235
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Denuncia omesso esame del vizio di notifica dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento – Onere di trascrizione integrale della relata – Mancanza – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
1.1. con sentenza n. 4940/31/14 del 19/05/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da E. F. Group s.r.l. (di seguito EFG s.r.l.) avverso la sentenza n. 85/44/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della sociétà contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2005 e sanzioni ed interessi IRES relativi all’anno 2008;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato, avviso che la società ricorrente riteneva irregolarmente notificato; b) la CTP rigettava il ricorso proposto da EFG s.r.l.; c) la società contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando, tra l’altro, che: a) la cartella di pagamento era immune da vizi propri ed era stata regolarmente notificata; b) le eccezioni della società contribuente in ordine alla mancata notificazione dell’atto impositivo presupposto non potevano essere condivise, risultando dagli atti che l’avviso di accertamento era «stato portato a conoscenza del destinatario con regolare procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.»; c) la notificazione era stata legittimamente effettuata nei confronti del legale rappresentante di EFG s.r.l. in quanto la notifica nei confronti di quest’ultima non era andata a buon fine; d) in ragione della definitività dell’accertamento per omessa impugnazione, le censure della società contribuente non potevano essere proposte avverso la cartella di pagamento;
2. EFG s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso EFG s.r.l. deduce, evidentemente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla irregolarità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. dell’avviso di accertamento;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. la CTR ha ampiamente argomentato in ordine alla regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società contribuente;
2.2. la ricorrente, invece, contesta tale regolarità ma omette di trascrivere la relata e di allegarla in copia al ricorso, difettando pertanto il motivo della necessaria specificità;
2.2.1. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; si veda anche Cass. n. 17424 del 29/08/2005);
2.2.2. e non è dubbio che, nel caso di specie, la trascrizione della relata è necessaria al fine di apprezzare le contestazioni della ricorrente, che attengono alla regolarità del procedimento notificatorio (cfr. Cass. n. 1150 del 17/01/2019);
2.3. sotto un secondo profilo, va segnalato che la censura di EFG s.r.l. è formulata come vizio di motivazione ed è, pertanto, inammissibile: sia perché trattasi di questione di diritto, sia perché dedotta in violazione del principio della cd. doppia conforme;
2.3.1. invero, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 de! 07/04/2014);
2.3.2. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’ 11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello notificato il 12/09/2013, come si evince dalla sentenza impugnata;
3. con il secondo motivo si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla infondatezza dei fatti dedotti nell’avviso di accertamento;
4. il motivo implica all’evidenza la fondatezza del primo motivo e, pertanto, resta assorbito;
5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
5.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia dell’entrate;
5.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
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