CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22238
Tributi – IVA – Detrazione – Omessa presentazione della dichiarazione – Sussistenza dei requisiti sostanziali – Credito d’imposta maturato nel periodo – Esercizio della detrazione entro il biennio – Legittimità – Prova in sede processuale
Fatti di causa
P.P.B. impugnò la cartella di pagamento notificata a seguito di un controllo automatizzato, per IVA, oltre interessi e sanzioni, non versata nell’anno 2005, in carenza dei presupposti per detrarre quella indicata a credito nella relativa dichiarazione.
L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l’Agenzia delle Entrate propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che lo respinse, con sentenza depositata il giorno 29 giugno 2011, affermando che il contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per l’annualità rilevante a causa di un errore incolpevole, integrando nel 2008 la detta dichiarazione con l’indicazione di tutti i crediti IVA maturati tra il 2003 e il 2004.
Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso P.P.B..
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente va rilevato che con nota pervenuta in cancelleria in data 12 giugno 2019, l’avv. A.P. ha comunicato di essere stato cancellato – su sua domanda – dall’albo degli avvocati già in data 12 novembre 2016.
1.1. Ora, è vero che in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, deve ritenersi invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore che risulti cancellato, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass. s.u. 14/11/2017, n. 26856); tuttavia, appare all’evidenza superfluo rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, ordinando alla cancelleria della Corte di darne avviso alla parte personalmente, perché nomini un nuovo difensore in luogo di quello cancellato dall’albo, trattandosi qui – come si vedrà in prosieguo – di ricorso infondato e considerato che il rinvio a nuovo ruolo si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
2. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione dell’art. 3, commi 6 e 10, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 e dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto va escluso che la condotta del contribuente, laddove ha omesso di presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2004, possa ritenersi incolpevole.
3. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2, comma 7, 3 ed 8, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli artt. 19, comma 1, 54-bis e 55 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché il giudice di merito ha erroneamente affermato che il credito IVA potesse essere riportato nelle dichiarazioni fiscali successive, nonostante l’omessa presentazione in quella annuale.
3.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono infondati, anche se la motivazione resa dalla commissione tributaria regionale merita di essere corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.
Va ricordato che la dichiarazione fiscale inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 – Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione (Cass. 16/01/2019, n. 866; Cass. 16/01/2015, n. 675).
Com’è noto, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di un contrasto giurisprudenziale sorto in seno ad essa, hanno affermato che la neutralità dell’IVA comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. s.u. 08/09/2016, n. 17757).
Dunque, la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere del credito d’imposta, esclude la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dall’art. 19 del d. p.r. n. 633 del 1972 per l’esercizio del diritto di detrazione (Cass. 13/06/2018, n. 15459; Cass. 03/04/2018, n. 8131; Cass. 23/02/2018, n. 4392).
Deve allora ribadirsi, per un verso, che il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all’amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, per altro verso, che la dichiarazione inviata in via telematica all’amministrazione finanziaria si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all’indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte della predetta, non essendovi dunque alcun margine per un affidamento incolpevole ove siffatta comunicazione non sia mai stata effettuata.
3.2. Orbene, nella vicenda che ci occupa ha errato il giudice di merito nel ritenere senz’altro giustificato l’omesso deposito telematico della dichiarazione annuale IVA, solo perché era stata depositata la dichiarazione relativa alle altre imposte (IRPEF e IRAP); tuttavia, poiché è incontroverso che il contribuente indicò nella dichiarazione relativa all’anno 2005 i crediti IVA sorti tra il 2003 e il 2004 – id est nel termine biennale ex art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972, deve ritenersi che l’omessa dichiarazione per l’anno 2004 non abbia determinato la decadenza dal suo diritto a portare in detrazione il detto credito. Conseguentemente la ripresa a tassazione portata dalla cartella impugnata si mostra priva di giustificazione, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.
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