CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22238 – Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all’amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all’indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria