CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22287
Contratti a tempo determinato – Nullità – Accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Messina, F.B. chiedeva dichiararsi la nullità di uno dei contratti a tempo determinato stipulati con la C. & T. s.p.a. ed altre società, ed esattamente quello stipulato il 15.7.03, con conseguente accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la detta società (ovvero con la T. T. s.r.I.) e relativo risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della C. & T., liquidando il risarcimento nella misura indennitaria di otto mensilità.
Con sentenza depositata il 19.11.14, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società C. “al pagamento delle retribuzioni maturate dalla sentenza di primo grado all’effettiva reintegra”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società C. & T., affidato a quattro motivi poi illustrati con memoria, cui resiste il B. con controricorso, mentre la T. T. s.r.l. è rimasta intimata.
Considerato che
Con il primo motivo la soc. C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1223, 1372, 1460 e 2103 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che al B. era stata offerta, con telegramma del 28.12.09, l’assunzione immediata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenuto dalla Corte di merito inidonea in quanto era prospettata l’assunzione quale bigliettaio di 5°Iivello in luogo del 3° posseduto. Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il primo (di cui al c.c.n.l. per gli uffici e t.s delle società di navigazione che esercitano l’armamento libero) corrispondeva al secondo (in base al c.c.n.l. per i dipendenti da imprese portuali).
Il motivo risulta inammissibile per novità della questione. Ed invero deve rimarcarsi che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex aliis, Cass. n. 8206/16). Ciò nella specie non è avvenuto, pur in presenza di sentenza che non menziona minimamente la questione, solo accennata (ma senza alcun riferimento al c.c.n.l. applicabile) al fine di escludere la sussistenza di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non censurata (a parte il mero richiamo all’art. 1372 c.c. nell’epigrafe del motivo) adeguatamente dalla ricorrente (a fronte della accertata inidoneità dell’offerta di lavoro della società).
Deve comunque evidenziarsi che la sentenza impugnata ha altresì affermato che l’accertamento dell’illegittimità del termine ed il ripristino del rapporto non sono state minimamente censurate dalla società, sicché sulla questione si era formato il giudicato (pag.7 sentenza).
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto dell’ulteriore censura del motivo in esame, inerente il risarcimento del danno riconosciuto, basato sul ridetto rifiuto del lavoratore di accettare il contratto di lavoro offertogli.
2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il B. avrebbe dovuto essere (ri)assunto (in base alla proposta ricevuta) come bigliettaio di 3° livello, anziché 5°.
Il motivo è infondato non potendosi in ciò ravvisare alcuna violazione del principio costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dolendosi la ricorrente del merito della valutazione operata dal giudice del fatto.
3.- Con terzo motivo la C. denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. lamentando sostanzialmente che la Corte siciliana non avrebbe potuto riconoscere la prosecuzione del rapporto di lavoro del B. con inquadramento nel 3° livello, poiché questi “non ha formulato nemmeno in via subordinata una domanda volta al riconoscimento (o costituzione) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con applicazione del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese portuali e con inquadramento al 5° Livello” (pag. 18 ricorso).
Il motivo, non del tutto lineare, risulta infondato in base alle conclusioni attoree riportate dalla odierna ricorrente a pag.2 del ricorso. In ogni caso la sentenza impugnata ha solo, come detto, confermato la sentenza di primo grado in ordine all’ivi stabilito ripristino del rapporto, statuizione ritenuta non impugnata e dunque definitiva.
4.- Con quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.1223 c.c. per aver condannato la C. al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla sentenza di primo grado (che accertò l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) all’effettiva reintegra, senza detrarre l’aliunde perceptum, che risultava dalle note 2.5.12 (nelle more il ricorrente è riuscito a reperire altra occupazione).
Il motivo, teoricamente fondato, non lo è in concreto, non risultando la questione nella presente controversia sottoposta al giudice di appello (cfr.il principio di cui alla richiamata, ex aliis, Cass. n. 8206/16).
5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del B., dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. F.M.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023 - La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto…
- Esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro -…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18344 - E' escluso - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25625 - La clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29674 - In presenza di una pluralità di contratti a tempo determinato, qualora il primo contratto della serie sia dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto a termine in…
- Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 - Esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…