CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 agosto 2019, n. 21035
Differenze retributive – CCNL Federambiente – Indennità maggiore produttività e manutenzione vestiario – Inclusione nella retribuzione globale ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità di tutte le indennità a carattere fisso e continuativo – Parti contrattuali hanno inteso fare riferimento alla globalità ed alla onnicomprensività della retribuzione
Rilevato
che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 4.3.2013, ha accolto il gravame interposto da A.R., nei confronti di AMA – (…) – S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di Euro 13.396,31, per differenze retributive dovute per la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché per il mancato versamento del T.F.R. e per l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge;
che per la cassazione della sentenza ricorre la società datrice sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il R.;
che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;
che il P.G. non ha formulato richieste
Considerato
che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c.; 112, 115 e 116 c.p.c., nonché <<l’omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio costituito dalla dedotta omessa allegazione delle caratteristiche e della frequenza del lavoro straordinario prestato, oggetto di discussione tra le parti>>, e si lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che nel ricorso introduttivo del giudizio vi fosse un prospetto riepilogativo delle ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario ordinario, mentre <<da una semplice lettura dell’atto di controparte>>, emergerebbe <<la violazione delle norme indicate nella formulazione del motivo>>; 2) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla natura delle indennità di sede lavorativa e di maggiore produttività; nonché violazione dell’art. 12 CCNL Federambiente 1995 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere i giudici di seconda istanza erroneamente condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal ricalcolo della retribuzione di tredicesima, quattordicesima, ferie ed indennità sostitutiva del preavviso, includendovi le indennità di sede lavorativa e di maggiore produttività, in quanto <<sempre corrisposte al R.>>; 3) la violazione dell’art. 46 del CCNL Federambiente 1995 e degli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c., e si censura il fatto che la Corte di Appello abbia accolto la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il ricalcolo di quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto con l’inclusione di quanto percepito a titolo di compensi per il lavoro straordinario, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. e dall’art. 46 del CCNL Federambiente 1995; 4) (per evidente errore materiale, indicato ancora con il n. 3), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla natura fissa e continuativa del lavoro straordinario prestato, nonché I’ erronea ricostruzione della fattispecie concreta, per avere i giudici di secondo grado adottato una errata interpretazione della norma contrattuale, dalla quale è scaturito un <<omesso esame sul fatto che il compenso per lavoro straordinario fosse corrisposto in modo fisso e continuativo, limitandosi ad osservare che esso era stato effettuato tutti i mesi>>;
che il primo motivo non è meritevole di accoglimento: ed invero, a prescindere dalla non conferenza della lamentata violazione dell’art. 112 del codice di rito – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., mancando, peraltro, qualunque esplicitazione al riguardo, la parte ricorrente non ha ottemperato alla prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011), in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, dal ricorso introduttivo del giudizio, trascritto alle pagg. 2 e segg. del ricorso per cassazione, si evince che il lavoratore, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, aveva prodotto, a sostegno delle proprie pretese, le buste paga ed i prospetti riepilogativi dai quali risultano le ore di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno prestate ed il relativo importo mensile ed annuo; per la qual cosa, non appare sussistente alcun momento di conflitto tra le norme che si assumono violate e l’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);
che il secondo motivo è infondato, in quanto la parte ricorrente reputa che il CCNL Federambiente del 1995 escluderebbe che le indennità <<maggiore produttività > > e <<manutenzione vestiario>> potessero essere incluse nella retribuzione globale ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità. Al riguardo, va sottolineato che, rettamente, i giudici di seconda istanza hanno osservato che, dall’esame dell’art. 12 del CCNL di categoria, si evince, all’evidenza, che le parti contrattuali hanno inteso fare riferimento alla globalità ed alla onnicomprensività della retribuzione, avendo incluso nel concetto di globalità tutte le indennità a carattere fisso e continuativo; ed infatti, come condivisibilmente affermato nella sentenza oggetto del presente giudizio, <<nel caso del CCNL Federambiente, pacificamente applicato da AMA, non risulta alcuna esclusione diretta o indiretta dalla base di calcolo delle mensilità aggiuntive e delle competenze di fine rapporto, degli straordinari, delle indennità “maggiore produttività” e “manutenzione vestiario”>>, ed infatti, la retribuzione globale cui fa riferimento il menzionato contratto è individuata solo con riferimento alle indennità fisse e di carattere continuativo (cfr. Cass. n. 20027/2012); che neppure il terzo motivo può essere accolto, in quanto la parte ricorrente sembra voler prospettare una diversa interpretazione della norma contrattuale che assume violata, senza focalizzare con precisione il punto della sentenza in cui i giudici di Appello avrebbe errato nell’interpretare l’art. 46 del CCNL del 1995. In merito, va osservato che la Corte distrettuale ha correttamente sottolineato che lo straordinario, secondo quanto emerge dagli atti, era stato erogato al R. in modo fisso e continuativo e che l’art. 46, alla clausola n. 23 stabilisce che <<… vanno inseriti nella base di calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto anche tutte le indennità o compensi previsti dalla legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa …>>, ed altresì che, anche dalla documentazione prodotta dalla società datrice, risulta inequivocabilmente la continuità del lavoro straordinario prestato dal R.;
che il quarto motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico>>, nella <<motivazione apparente>>, nel <<contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiIi>> e nella <<motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>> della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 4.3.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza <<così radicale da comportare>> in linea con <<quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione>>. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;
che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori del R., avv.ti P.N. e M.N., dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
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