CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2018, n. 8477
Tributi – Cartella di pagamento – Notifica presso la sede legale della società – Consegna a mani della figlia del legale rappresentante – Validità
Rilevato che
Par. 1. La R & B Impianti srl propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 26/29/13 dell’11 febbraio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di intimazione notificatole da Equitalia per Irpef 1998 ed altri tributi.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, l’avviso di intimazione in oggetto era stato preceduto da cartella di pagamento regolarmente notificata (direttamente dal concessionario, e non ai sensi della legge 890/82) ex articolo 26, d.P.R. 602/73; – tale notificazione era validamente avvenuta (contrariamente a quanto ravvisato dal primo giudice) presso la sede legale della società ed a mani di persona idonea, perché qualificatasi figlia del legale rappresentante.
Resiste con controricorso Equitalia.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla agenzia delle entrate, pure intimata.
Par. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta – ex art.360, 1A co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 d.P.R.602/73. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la notificazione della prodromica cartella di pagamento in oggetto (eseguita non direttamente dal concessionario attraverso il servizio postale, ma a mezzo del messo comunale, come da attestazione di notifica da quest’ultimo allegata) non poteva avvenire a mani di persona di famiglia, perché esperita presso la sede legale della società, e non presso la persona fisica del legale rappresentante ex articolo 145 cod.proc.civ..
Par. 2.2 II motivo è destituito di fondamento.
Il giudice di appello riferisce che la notificazione della cartella prodromica era avvenuta, non già ai sensi della legge 890/82, bensì direttamente con plico postale raccomandato inviato dal concessionario ai sensi dell’articolo 26 d.P.R. n. 602/73.
Su tale presupposto, la commissione tributaria regionale ha fatto pertanto corretta applicazione del consolidato principio in base al quale, ai sensi della seconda parte del primo comma dell’articolo 26 cit., l’agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel qual caso, la prova della consegna dell’atto al destinatario si desume dall’avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica. Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Per quanto concerne, più specificamente, la notificazione di cartella di pagamento a società avente personalità giuridica – eseguita direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata ex art. 26, comma 1, seconda parte cit. – si è affermato (Cass. 23511/16) che “(…) per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla I. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 c.p.c.”.
Ora, nel caso di specie non è contestato che la notificazione in questione sia avvenuta presso la sede legale della società, ed a mani della figlia del legale rappresentante, come tale qualificatasi; con conseguente accertata conformità a quanto desumibile dal terzo comma dell’articolo 26 cit., circa la possibilità che la notificazione della cartella avvenga a mani, oltre che del destinatario, di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.
Va poi considerato che la notificazione della cartella in esame sarebbe stata, comunque, regolarmente eseguita pur avendo a mente le forme del codice di rito; segnatamente, l’articolo 145 cod.proc.civ..
In tal caso, la legittimità della notificazione discenderebbe infatti dal principio per cui: “ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (Cass. ord. n. 14865/12; così Cass. nn. 15798/10; 11702/02 ed altre).
Nel caso di specie, la società destinataria si è limitata a sostenere la illegittimità della notificazione ex articolo 145 cod.proc.civ., in quanto eseguita a mani di un familiare presso la sede legale, e non presso il domicilio del legale rappresentante; senza tuttavia dedurre prova alcuna atta a smentire la presunzione che la persona consegnataria del plico fosse addetta alla sede o incaricata alla ricezione. Presunzione che, come detto, non poteva di per sé dirsi superata né in forza della mancanza di un rapporto di prestazione lavorativa in senso stretto con la società, né sulla base del rapporto di filiazione con il legale rappresentante.
Il ricorso va dunque rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, atteso il consolidarsi in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
– compensa le spese;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.