CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2018, n. 8478
Tributi – Cartella di pagamento – Vizio di notifica – Irreperibilità relativa del contribuente – Mancata spedizione di raccomandata informativa – Nullità della notifica
Rilevato che
1. Equitalia Sud spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 113/47/2013 del 23 aprile 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento n. 20275 notificata a S.L. per Irpef 1996 ed altri tributi; così come da quest’ultimo impugnata, unitamente ad altre, a seguito di comunicazione informale di estratto di ruolo, anch’esso contestualmente impugnato.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la cartella di pagamento in oggetto fosse stata invalidamente notificata allo S. con la procedura di cui all’articolo 60, primo comma, d.P.R. 600/73, in luogo di quella ex articolo 140 cod.proc.civ.; vertendosi, nella specie, di irreperibilità non assoluta ma relativa (temporanea), del contribuente, in quanto comprovatamente residente, nel periodo di riferimento, in Comune di Giugliano (come da certificato anagrafico in atti).
Resiste con controricorso lo S..
L’agenzia delle entrate, anch’essa intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta – ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 60 d.P.R. 600/73 e 140 cod.proc.civ.. per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la notificazione in oggetto – dopo tre diversi accessi senza esito presso l’indirizzo del contribuente in Giugliano, Via (…) – era stata dall’agente postale correttamente eseguita ai sensi dell’articolo 60, lett. e) cit.; disposizione non richiedente la spedizione dell’avviso dell’avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invece prescritto dall’articolo 140 cod.proc.civ..
2.2 Il motivo è destituito di fondamento.
La commissione tributaria regionale ha correttamente individuato, nella specie, un’ipotesi di irreperibilità “relativa”, e non “assoluta”, del contribuente; dal momento che quest’ultimo – nel periodo di notificazione della cartella – risultava risiedere in Comune di Giugliano, all’indirizzo suddetto (come da risultanze anagrafiche).
La circostanza che il medesimo non fosse stato reperito dall’agente postale in occasione di tre diversi accessi, di per sé, non era tale da integrare una condizione di irreperibilità assoluta, invece che soltanto temporanea o relativa; non risultando che, per ciò solo, il destinatario si fosse trasferito in luogo sconosciuto.
Su tale presupposto, la commissione tributaria regionale ha fatto esatta applicazione del disposto normativo, stabilendo che la notificazione della cartella in questione dovesse essere integralmente effettuata ai sensi dell’articolo 140 cod.proc.civ., e non dell’articolo 60 lett. e) d.P.R. 600/73.
Si è in proposito affermato (Cass. 24260/14) che: “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”; e, ancora più in termini, che (Cass. ord. 6788/17): “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.c, solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.
Conformemente a tale indirizzo, e sulla base di quanto stabilito (nella pendenza del presente rapporto di imposizione) dal giudice delle leggi, si è altresì osservato (Cass. 25079/14) che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa o temporanea del contribuente (quale, si è detto, la presente): “(…) all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973; sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)”.
In definitiva, il problema di causa non stava nel fatto che la procedura di cui all’articolo 60 cit. non richiedesse l’invio al destinatario dell’avviso di deposito mediante lettera raccomandata; bensì, ed a monte, nel verificare la legittimità dell’adozione, nella concretezza della fattispecie, proprio di quest’ultima procedura, in luogo dell’integrale osservanza di quella di cui all’articolo 140 cod.proc.civ.. E la corretta soluzione offerta dalla commissione tributaria regionale è stata, appunto, nel senso di far emergere la nullità della notificazione perché necessitante di essere attuata (vista la natura “relativa” dell’irreperibilità del destinatario) proprio mediante la procedura alternativa di cui all’articolo 140 cod.proc.civ.; con conseguente necessità di raccomandata informativa.
Sicchè, deve anzi osservarsi – sotto questo profilo – come la censura in esame dimostri di non aver nemmeno esattamente colto la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.
Le spese di lite vengono compensate, in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– compensa le spese;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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