CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2018, n. 8565
Pensione in regime di convenzione internazionale – De cuius di nazionalità slovena – Pensione di reversibilità – Requisito contributivo minimo di una sola settimana per la totalizzazione, versata in Italia – Convenzione tra Italia e la ex Jugoslavia – Adesione in data 1° maggio 2004 all’Unione Europea – Applicazione dell’art. 48 del Regolamento CE n. 1408/1971 – Non sussiste – Condizioni di assicurazione e contribuzione del dante causa – Momento del suo collocamento a riposo o del decesso, se non ancora titolare di pensione
Ritenuto che
con sentenza numero 6980/2011 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello dell’Inps e confermando sul punto l’appellata sentenza dichiarava il diritto di B.M. a percepire la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite della signora M.P. deceduta il 29/12/2004 e titolare di pensione VOS in regime di convenzione internazionale;
a fondamento della sentenza la Corte respingeva la tesi dell’Inps secondo cui nel caso di specie – essendo la de cuius, di nazionalità slovena, deceduta in Slovenia il 29/12/2004, ed avendo la Slovenia aderito in data 1 maggio 2004 all’Unione Europea – dovesse trovare applicazione l’articolo 48 del Reg. CEE n. 1408 del 1971 che richiede il versamento di 52 contributi settimanali per poter procedere alla totalizzazione dei contributi versati in diversi stati, salvo accordi bilaterali più favorevoli; secondo la Corte, invece, il trattamento di reversibilità richiesto era sottratto alle vicende legate allo smembramento della Jugoslavia e alla nascita della Slovenia, e rimaneva disciplinato dalla vigente normativa e quindi dall’accordo Italia Jugoslavia in base al quale era stata riconosciuta alla de cuius la prestazione di cui si chiedeva la reversibilità;
contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso in cassazione con un motivo col quale denuncia la violazione dell’art. 48 del Regolamento Comunitario n. 1408/71; dell’art. 13 L. 4.4.52 n. 218, come modificato ed integrato dall’art. 23 L. 21.7.65 n. 903;
violazione dell’articolo 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218 come modificato ed integrato dall’articolo 23 della legge 21 luglio 1965 n. 903; lamentando che mentre la Convenzione tra Italia e la ex Jugoslavia, in materia di assicurazioni sociali applicabile nell’agosto 1986 prevedeva, per la totalizzazione dei contributi, un requisito contributivo minimo, anche di una sola settimana di contribuzione versata in Italia, con l’adesione della Slovenia (Paese di appartenenza della de cuius dopo la cessazione della Repubblica Jugoslava) all’U.E. (1°maggio 2004), tra l’Italia e la Slovenia iniziò ad applicarsi la normativa comunitaria e segnatamente il Regolamento CEE n.1408/71, in forza del quale non si possono prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche, periodi di assicurazione inferiori ad un anno; ne conseguiva che, essendo il coniuge del B. deceduto il 29/12/2004 e potendo vantare in Italia meno di 52 settimane di contribuzione, la domanda doveva essere respinta, occorrendo verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 52 settimane in capo al de cuius al momento del decesso, requisito pacificamente insussistente nella specie;
B.M. è rimasto intimato;
Considerato che
il motivo è infondato avendo questa Corte già affermato (sentenza n. 23841/2015 e n. 19584/2017) che “La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso”;
ciò in base all’art. 13 co. 10 r.d.l. n. 636/39 e successive modifiche e integrazioni (“Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l’età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.”) ed alla stessa determinazione del quantum del trattamento riservato ai superstiti che dipende dall’ammontare della prestazione previdenziale dovuta al de cuius (v. sempre cit. art. 13, co. 1°);
ulteriore conferma si desume dalla ratio dell’istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario (cfr. Corte cost. n. 495/93 e n. 195/90, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il de cuius); ed allora, poiché il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto ed essendo stato il coniuge dell’odierno controricorrente titolare di pensione diretta INPS fin da prima del 1°maggio 2004, trova applicazione la normativa all’epoca vigente, ossia la Convenzione Italia – Jugoslavia stipulata il 14.11.57 ed entrata in vigore il 1°.1.61, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale; viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuius soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame, come si è visto);
le considerazioni che precedono evidenziano la non conferenza dell’art. 13 legge n. 218/52 (come modificato ed integrato dall’art. 23 legge n. 903/65) pur richiamato in ricorso e che disciplina la diversa ipotesi del decesso dell’assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione;
che pertanto la sentenza si sottrae alle censure fatte valere con il ricorso, che deve essere quindi respinto;
nulla va disposto per le spese processuali essendo B.M. rimasto intimato.
P.Q.M.
Respinge ricorso. Nulla per le spese