CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2020, n. 7686
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in Cassazione – Termine abbreviato – Decadenza – Mancato rispetto – Inammissibilità del ricorso
Ritenuto che
– la C. Tecnologie S.p.A. ha impugnato l’avviso di accertamento n. REF02T100254/2009, con cui l’Agenzia delle entrate – sulla scorta del processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza – aveva determinato induttivamente, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/73, per l’anno d’imposta 2004, il reddito imponibile ai fini Ires di € 1.600.000,00, con la maggiore imposta dovuta di € 68.000,00 e il volume d’affari di € 8.873.073,00, con la maggiore Iva dovuta di € 1.774.615,00. Contestualmente, era stata irrogata la sanzione amministrativa unica di € 3.194.307,00;
– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso;
– la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello della società contribuente, rilevando che il giudice di prime cure aveva proceduto a un esame analitico dei rilievi mossi dalla parte e che le riproposte eccezioni e argomentazioni dell’appellante risultavano sfornite di qualsivoglia elemento probatorio, ragion per cui non apparivano in grado né di inficiare l’operato dell’Ufficio, né di superare le corrette argomentazioni, in fatto e in diritto, presenti nella parte motiva dell’impugnata sentenza. La Commissione, inoltre, riteneva che fosse stato compiutamente assolto dall’Ufficio l’onere probatorio, stante anche il rilievo di fede privilegiata dell’accertamento compiuto dagli organi di polizia tributaria, così trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria;
– la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle entrate resiste cori controricorso.
Considerato che
– va esaminata, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente con riferimento alla tardività dell’impugnazione disposta oltre il termine abbreviato i sei mesi prescritto dall’articolo 327 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009;
– l’eccezione è fondata;
– in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dall’art. 46 della I. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19979);
– nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato notificato in data 28 settembre 2009, per cui l’attuale impugnazione ricade nella nuova disciplina e dunque risulta tardivo il ricorso per cassazione notificato il 21 giugno 2012, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata, avvenuta il 19 maggio 2011;
– il ricorso è dunque inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 13.000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.