CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11179
Opposizione a cartella esattoriale – Rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa – Collocamento in mobilità – Termine di prescrizione
Rilevato in fatto che
la Corte d’appello dl Lecce, con sentenza n. 2202 del 2015 resa su impugnazione dell’INPS nei riguardi di Calzaturificio A. s.r.l. e di Equitalia s.p.a., ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto, riconoscendo dovuto il minor importo di euro 208.685,99, l’opposizione a cartella di pagamento emessa per un importo di euro 2.369.627,23 e notificata il 13 agosto 2010, e che aveva dichiarato non dovuti dalla società Calzaturificio A. s.r.I., per decorsa prescrizione quinquennale, i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni dipendenti nel periodo novembre 2002-febbraio 2004, ciò pur considerando gli atti interruttivi intervenuti in data 22 ottobre 2009 e 3 febbraio 2010; avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps sulla base di un unico motivo di ricorso;
la Calzaturificio A. s.r.l. ed Equitalia s.p.a. non hanno opposto difese;
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 4, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l’ordinario termine decennale; la questione è stata definita negativamente per il ricorrente dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399 del 2020; 453 del 2022);
l’Istituto ha posto il quesito se le somme necessarie a ristorare l’Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e posti a carico delle imprese, siano contributi previdenziali;
secondo il ricorrente le somme rimborsate dal datore di lavoro non sarebbero qualificabili contributi figurativi, ma costituirebbero il ristoro del costo economico che l’ordinamento sopporta per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo;
il ricorso è infondato dovendo essere confermato il principio già affermato da questa Corte secondo cui il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. ord. n. 399/2020, sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n. 27674/2011);
si è precisato che con riferimento alla denominazione “onere” data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all’ente previdenziale, che si tratta di differenze terminologiche che non incidono sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi nell’accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall’ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;
a tanto consegue che la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione;
nulla va disposto sulle spese del giudizio non avendo la s.r.l. Calzature A. in liquidazione svolto attività difensive.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
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