CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11179 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale