CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31608 – L’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione esclusivamente in caso di omesso pagamento del tributo, purché il contribuente effettui l’integrale versamento dell’imposta e della sanzione entro il termine ivi sancito, non comprendendo, invece, il mero tardivo pagamento del tributo stesso, che, ove effettuato nel rispetto dei termini di legge, costituisce di per sé una modalità del ravvedimento operoso