CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31625

Sisma 1990 – Cartella di pagamento per Irpef e ilor – Notifica – Iscrizione a ruolo – Decorso del termine

Rilevato che

A seguito di iscrizione a ruolo nei confronti di soggetto interessato dal sisma del 1990 la cui posizione non era stata regolarizzata e/o definita ai sensi degli artt. 138 della legge 388/2000 e 9, comma 17, legge 289/2002, il Concessionario M. Serit s.p.a. notificava a N.L. cartella di pagamento con cui chiedeva il pagamento della somma di euro 23.006,41 ai fini Irpef e Ilor in relazione agli anni d’imposta 1991 e 1992.

A.V., nella qualità di erede di N.L., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo per decorso del termine di cui agli artt. 17 e 25 del d.P.R. 602/1973 e 43 d.P.R. 600/1973, nonché l’avvenuto integrale pagamento di quanto iscritto a ruolo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, annullando l’iscrizione a ruolo, e avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate limitatamente all’iscrizione a ruolo per l’anno 1992.

La Commissione regionale confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la cartella di pagamento era stata emessa e notificata dopo la scadenza dei termini previsti dal d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge n. 156 del 2005, ossia dopo il termine di cinque anni successivi all’ultima proroga concessa per l’adempimento degli obblighi tributari

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

La Serit Sicilia s.p.a., nonostante la rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 138 della I. n. 388/2000, art. 25 del d.P.R. 602/1973, art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter, d.l. 106/2005, convertito, con modificazioni, con legge 156/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.”.

Premette, in fatto, che la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di Irpef ed Ilor, per gli anni 1991 e 1992, per somme dovute da un contribuente interessato dal sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990, il quale non si è avvalso né della regolarizzazione prevista dall’art. 138 della legge 23/12/2000, n. 388, né della definizione agevolata di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.

Richiamando la disposizione dell’art. 138, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, come modificato dal comma 24 dell’art. 52 della legge 28/12/2001, n. 448, che ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali, relativamente agli anni compresi tra il 1990 ed il 1992, “versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre del 2002”, con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali (la prima delle quali doveva essere versata entro il 15/12/2002 e l’ultima entro il 15/6/2008), nonché la disposizione del comma 3 del citato art. 138 – che stabilisce che ” le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi  entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata” – sostiene che, in forza di tale disciplina, da ritenere prevalente, in quanto lex specialis, su quella dettata dal decreto legge n. 106 del 2005, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per gli anni dal 1990 al 1992 dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata ipotizzabile per il caso di rateizzazione massima (12 rate semestrali), a prescindere dall’opzione eventualmente effettuata dal contribuente.

2. La censura è infondata.

3. La doglianza investe l’affermazione del giudice di appello secondo cui la cartella di pagamento emessa per il recupero delle somme iscritte a ruolo a seguito di controllo della denuncia dei redditi è stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 106 del 2005.

Come già osservato da questa Corte (Cass. n. 16074 del 14/7/2014; n. 7274 del 27/3/2014; n. 956 del 17/1/2014; Cass. n. 3987 del 15/2/2017), il terzo comma dell’art. 138 della legge n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo; tale disposizione non può, dunque, valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dall’azione di riscossione.

4. Nella fattispecie in esame, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base all’applicazione retroattiva dell’articolo 5 ter del d.l. 106/2005, conforme all’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze n. 24048 del 16/11/2011, n. 26104 del 30/11/2005 e n. 16826 del 21/7/2006, trattandosi di imposta relativa all’anno 1992, la cartella doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31/12/1998 (ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), mentre la stessa risulta notificata in data 9/11/2006.

5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. 956 del 17/1/2014; n. 7274 del 27/3/2014; n. 3987 del 15/2/2017), secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia rateizzazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.