CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2019, n. 31994 – La ripetibilità della somma versata a titolo di integrazione al minimo della pensione liquidata dall’INPS e non più dovuta a seguito della liquidazione della pensione estera è ammissibile senza che possa farsi questione di errori commessi dall’Istituto- come previsto dal citato articolo 52- in quanto essa discende dal particolare meccanismo liquidatorio disciplinato dal citato art. 8 legge n. 153 del 1969