CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38592 – In tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale. L’assenza dell’esistenza di un rapporto contrattuale, imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.