CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38592
Contratto d’opera professionale – Assenza di corrispettivo – Prestazione a titolo gratuito – Responsabilità del professionista per eventuali danni cagionati
Fatti di causa
1. A.P. convenne in giudizio l’ing. G.D.T., davanti al Tribunale di Larino, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti a causa di lavori fatti eseguire dal convenuto e risultati non conformi alle regole dell’arte.
Espose l’attrice, a sostegno della domanda, di essere stata costretta a pagare al proprio vicino A. P. la somma di euro 14.000 a titolo di danni da quest’ultimo subiti, durante l’esecuzione di lavori di risanamento nell’appartamento dell’attrice, a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo della P.; lavori dei quali il convenuto si era assunto la responsabilità.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l’impegno assunto dal professionista era da ricondurre ad un mero rapporto di cortesia.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 21 febbraio 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, confermando le argomentazioni del Tribunale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre A. P. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste Giuliano D.T. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito ed osservando che la mancata previsione di un corrispettivo non sarebbe ragione sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista. In particolare, il ricorso richiama i due documenti esaminati anche dalla Corte d’appello, cioè l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori firmata dalla P. e la successiva dichiarazione di inizio lavori firmata dall’ing. D.T. e sostiene che questi avrebbe dovuto comunque essere ritenuto responsabile dei danni che ella aveva rimborsato al suo vicino. i
1.1. Il ricorso è fondato.
1.2. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato che la domanda proposta dalla P. si fondava «sull’assunto dell’insorgenza in capo al convenuto di un’obbligazione contrattuale ex art. 2222 cod. civ.», obbligazione che sarebbe risultata dall’autorizzazione data dall’attrice al convenuto di eseguire alcuni lavori e dalla successiva dichiarazione di inizio lavori sotto la responsabilità del professionista. A fronte di tale ricostruzione da parte della P., la Corte molisana ha osservato che in base ai due documenti a disposizione mancava «qualsiasi previsione sia in ordine ad un corrispettivo eventualmente spettante all’ingegnere (…) sia in ordine ad una penale in caso di suo inadempimento»; per cui detta situazione consentiva di dubitare che si trattasse di una vera e propria obbligazione. A questo proposito, inoltre, la sentenza ha aggiunto che <d’elemento discriminante, ai fini della individuazione della giuridicità o meno del vincolo, non può che consistere nella presenza di un interesse ulteriore, rispetto alla mera cortesia, da parte del soggetto che offre la prestazione a titolo gratuito». In definitiva, l’assenza del compenso è stata ritenuta sintomo decisivo dell’assenza di un’obbligazione, con conseguente rigetto della domanda.
1.3. Osserva la Corte che tale ragionamento non può essere condiviso.
Ed infatti, pacifico essendo tra le parti che l’ing. D.T. si era prestato a svolgere una qualche attività professionale in favore della P. — come lo stesso controricorso in sostanza ammette (pp. 2-3), sia pure senza dare a questo elemento alcun particolare significato — l’assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l’esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d’opera professionale.
Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod. civ.), si deve però osservare che questa Corte — con una giurisprudenza alquanto risalente e tuttavia mai smentita, che l’odierna ricorrente correttamente richiama — ha in più occasioni affermato che in tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale (v. in tal senso le sentenze 14 novembre 1972, n. 3389, 21 agosto 1985, n. 4452, e 5 marzo 1987, n. 2318).
A questa giurisprudenza l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità.
D’altra parte, se si volesse escludere, nella specie, l’esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare il merito dell’appello alla luce dei principi enunciati nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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