CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38670

Tributi – Contenzioso tributario – Notifica degli atti processuali – Appello notificato tramite servizio di posta privata privo di autorizzazione – Nullità della notifica – Sanabilità per raggiungimento dello scopo – Prova di avvenuta consegna al destinatario nei termini

Fatto e diritto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l’intimata, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti di L.C., per rendita catastale di una unità immobiliare sita in Roma, microzona Esquilino, ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Roma, depositata il 29/09/2016, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, 16, comma 3, e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 327, primo comma, cod. proc. civ.

Il motivo, incentrato sulla legittimità della notifica del ricorso d’appello effettuata a mezzo di servizio di posta privata, è infondato e va rigettato alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte.

Al riguardo viene preliminarmente in rilievo quello espresso da Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019 che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi P.I. s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 – la riserva in via esclusiva a P.I. s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019).

Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l’astratta compatibilità dell’attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso d’appello è stato spedito per la notificazione il 27/07/2017, ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017 di entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

La possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte, non esime però dalla preventiva e necessaria verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall’Ufficio per la notificazione dell’appello. E ciò perché «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

In senso analogo si è recentemente pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure e fìdefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017».

S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello (giacché, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato – cfr. Cass., Sez. U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 4206 del 2020), la verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 cod. proc. civ. nonché Cass. n. 33168 del 2018 e n. 30850 del 2019) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale accertamento, verificabile anche d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., Sez. U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l’onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l’azione, secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Invero, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo – cfr., ex multis, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), si è potuta constatare la presenza in atti della sentenza della CTP di Roma, depositata il 21/09/2016, nonché di un documento dell’agente postale N. attestante il ritiro del plico dall’Agenzia delle entrate per la spedizione in data 24/03/2017, sena alcuna sottoscrizione, nonché un documento estratto da una pagina del portale web dell’operatore privato N. riportante l’annotazione «03/04/2017 trasferito» e nessun’altra attestazione o documentazione dell’avvenuta ripresa del procedimento di notificazione e della conseguente regolare notifica del plico al destinatario.

Nella specie, quindi, manca addirittura la prova della notifica dell’atto di appello, neppure mai consegnato al destinatario, stante l’annotazione sopra indicata.

Il ricorso va pertanto rigettato senza necessità di provvedere sulle spese tante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.