CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38709
Contenzioso – Riconoscimento rendita di invalidità – Liquidazione delle spese di lite
Rilevato che
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6554/2019, in parziale modifica della pronuncia n. 1384/2013 emessa dal Tribunale di Nola, ha dichiarato il diritto di S.M. alla rendita corrispondente ad una percentuale di invalidità permanente pari al 21% a decorrere dal 3.1.2012 e ha condannato l’INAIL al pagamento della relativa rendita, oltre alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000,00 oltre accessori.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.M. affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l’INAIL con controricorso.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, nonché dei DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte dì merito liquidato le spese di lite in misura inferiore al minimo previsto dallo scaglione tra euro 26.000 ed euro 52.000, o a quello dello scaglione superiore ad euro 26.000, applicabile alla fattispecie in esame in considerazione delle otto annualità di rendita INAIL spettanti ad esso istante con la decorrenza accertata in sede giurisdizionale.
2. Il motivo, come formulato, è inammissibile per difetto di specificità, non potendosi peraltro valutare le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente con la memoria che non può contenere nuove censure ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. n. 17893/2020).
3. Invero, atteso che la Corte di merito ha riconosciuto una rendita corrispondente ad una percentuale di invalidità del 21%, rispetto a quella già riconosciuta in prime cure del 14%, e considerato che, in caso di accoglimento parziale della pretesa in sede di gravame occorre avere riguardo al decisum e non al disputatum (Cass. n. 29420/2019), va rilevato che il ricorrente non ha offerto alcun elemento per ritenere che, in ordine alla riconosciuta rendita con una percentuale del 7% in più rispetto a quella ottenuta in prime cure (decisum), il valore della causa rientrasse nel rivendicato scaglione da 26.000 ad euro 52.000 ovvero in un diverso e maggiore scaglione.
4. Inoltre, il ricorrente non ha tenuto conto della possibilità, da parte dell’organo giudicante, della riduzione ulteriore dei compensi per cause non complesse, per cui anche sotto questo profilo le articolate doglianze difettano di specificità.
5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 dísp. att. cpc.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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