CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38731
Tributi – Cartella di pagamento – Notificazione alla precedente residenza anagrafica del contribuente – Nullità della notifica – Proposizione del ricorso – Sanatoria per raggiungimento dello scopo
Rilevato che
Il contribuente M.D. ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini dell’art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e relativa a IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativi al periodo di imposta 2003, deducendo nullità/inesistenza della notificazione, nullità dell’atto per carenza dei requisiti di forma, insussistenza dei presupposti per l’emissione della cartella e omesso invio della comunicazione di irregolarità.
La CTP di Bari ha accolto il ricorso per inesistenza della notifica della cartella, in quanto non eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente.
La CTR della Puglia, con sentenza in data 30 maggio 2011, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ente impositore e ha accolto l’appello del concessionario della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, non inesistente la notificazione della cartella presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (in Comune di Noicattaro), benché la nuova residenza del contribuente (in Comune di Fano) fosse stata comunicata all’Ufficio, in quanto il luogo di esecuzione della notificazione sarebbe ricollegabile al contribuente. In particolare, il giudice di appello ha osservato che il contribuente, quale destinatario della cartella di pagamento, ha avuto conoscenza della cartella medesima e, quindi, la notificazione, benché nulla, sarebbe stata sanata dalla proposizione del ricorso avverso la cartella per raggiungimento dello scopo, il cui principio è applicabile anche alle cartelle di pagamento.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi, cui resistono l’Ente impositore e il Concessionario della riscossione.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificata la cartella presso il precedente domicilio fiscale in Comune di Noicattaro, benché l’amministrazione finanziaria avesse ricevuto notizia del trasferimento del contribuente in Comune di Fano. Osserva il ricorrente che la notificazione presso il precedente indirizzo deve ritenersi inesistente e censura ulteriormente l’accertamento compiuto dal giudice di appello, nella parte in cui ha affermato che il precedente domicilio fiscale era luogo ricollegabile al contribuente, con conseguente nullità della notificazione (sanata dalla proposizione del ricorso) e non anche inesistenza della stessa.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all’inesistenza della relata di notifica. Osserva il ricorrente insufficienza di motivazione in relazione alla nullità e non inesistenza della notificazione, non essendo stati individuati gli elementi di collegamento («collegabilità») tra il luogo della notificazione e il destinatario della stessa tali da far propendere il per il vizio di nullità della notificazione anziché per l’inesistenza della stessa.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella dalla proposizione del ricorso, benché la notificazione fosse avvenuta presso un luogo diverso dalla residenza fiscale del contribuente, in quanto luogo ricollegabile al contribuente. Osserva il ricorrente come la disposizione di cui all’art. 156 cod. proc. civ. è norma processuale, inapplicabile alla notificazione degli atti sostanziali.
2. Va preliminarmente rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità articolata dal Concessionario della Riscossione, per avere il ricorrente esposto i fatti di causa senza adeguato lavoro di sintesi e di selezione dei fatti rilevanti, essendo gli stessi evincibili dai motivi di ricorso.
3. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. V, 27 aprile 2021, n. 11102; Cass., Sez. III, 5 marzo 2020, n. 6164; Cass., Sez. V, 5 luglio 2017, n. 16550; Cass., Sez. V, 3 marzo 2017, n. 5412; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 28285). Nella specie risulta dallo stesso ricorso, come osserva l’agente della riscossione controricorrente, che il ricorrente, quale destinatario della cartella, né è venuto effettivamente a conoscenza, avendo egli stesso ritirato la cartella per poi impugnarla. Dalla trascrizione dell’originario ricorso promosso dal contribuente emerge, difatti, che «il ricorrente procedeva tempestivamente al ritiro, presso la casa comunale di Noicattaro, della busta contenente la su menzionata cartella di pagamento» (pag. 13 ricorso). Deve, pertanto, ritenersi definitivamente accertata dal giudice di appello la relazione di fatto tra luogo della notificazione e destinatario della cartella, fondata sulla presa in consegna dell’atto medesimo, benché notificato in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente un criterio di collegamento tra luogo della notificazione dell’atto e destinatario della stessa, benché l’atto fosse stato notificato in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente, fondandola sulla effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario, non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi.
4. Il secondo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ove sussista violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza in caso di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che «la notifica risulta effettuata il 18/12/2007 nella precedente residenza anagrafica del contribuente (…) pur essendo stata eseguita in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, essa risulta tuttavia effettuata in luogo ricollegabile al Monterisi così da rendere possibile che l’atto giungesse a sua conoscenza, come in effetti è avvenuto nella fattispecie». La motivazione della sentenza impugnata rende esplicito il concetto della riferibilità del luogo di notificazione al destinatario della cartella di pagamento in relazione alla circostanza della materiale conoscenza della stessa avutane dal destinatario.
5. Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; ne consegue che il rinvio operato dall’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 602/1973 all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in tema di notificazione dell’avviso di accertamento (il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile), comporta l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 10 settembre 2021, n. 24446; Cass., Sez. V, 12 agosto 2021, n. 22756; Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 17198; Cass., Sez. V, 12 luglio 2013, n. 17251). La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 5.600,00 per ciascuno dei controricorrenti, oltre spese prenotate a debito per AGENZIA DELLE ENTRATE e, quanto a EQUITALIA SUD SPA, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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