CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38740
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata liti pendenti ex artt. 6, 7, del D.L. n. 119/2018 – Effetti – Estinzione del processo
Ragioni della decisione
1. J.M.T. Srl, con sede legale in Perugia, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per l’anno 2004, maggiori redditi di impresa per un ammontare di euro 226.782,99 (ai fini delle imposte dirette), nonché maggiore IVA per euro 45.365,57, e la Commissione tributaria provinciale di Perugia (con sentenza n. 60/07/2010) rigettò il ricorso.
2. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame.
3. La società ha proposto ricorso per cassazione della sentenza d’appello articolando due motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
4. Con atto datato 12/10/2021, la difesa della società ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, dando atto di avere depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex artt. 6, 7, del d.l. n. 119/2018) e di avere puntualmente pagato le somme dovute ai sensi dell’art. 3 del medesimo atto normativo, in base al piano di rateizzazione predisposto dall’agente della riscossione. La domanda è corredata della documentazione attestante la regolare esecuzione dei pagamenti.
5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo va dichiarato estinto; alla stregua di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 13 (che disciplina l’analoga ipotesi in cui il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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