CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3447
Tributi locali – ICI – Accertamento – Terreni – Notificazione – Riscossione – Presupposti
Rilevato che
1.- Il Comune di Gaeta impugna la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della sentenza della CTP di Latina che in primo grado ha annullato gli avvisi di accertamento ICI notificati a S.F. per gli anni 2003/2004/2005/2006 relativi ad un terreno in proprietà dello stesso, sito in Gaeta.
2. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento in questione.
3. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Gaeta con due motivi di ricorso. Non si è costituito l’intimato.
Considerato che
4. – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 212/2000 e 11 comma 2 bis del D.lgs. 504/1992 nonché dell’art. 97 della Costituzione.
4.1. La CTR ha ritenuto che gli avvisi di accertamento in questione non fossero motivati, in violazione di quanto dispone l’art. 11 comma 2 bis del D.lgs. 504/1992 (vigente ratione temporis) a mente del quale «Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».
4.2. Osserva la CTR che negli atti di accertamento si fa riferimento per la determinazione del valore del bene ad una relazione della agenzia delle entrate di Formia, sulla quale si è basata la valutazione dell’ufficio urbanistico del Comune di Gaeta: rileva quindi che detta relazione della agenzia delle entrate non è allegata all’avviso di accertamento né il suo contenuto essenziale è riprodotto in essa; in particolare il rapporto dell’ufficio urbanistico del Comune di Gaeta pur contenendo un tabella riepilogativa di valori (che sarebbero riconducibili a quelli determinati dalla Agenzia delle Entrate) non offre alcuna spiegazione sui criteri per la determinazione dei valori di cui alla tabella stessa.
4.3. Il Comune di Gaeta, pur dando atto che la relazione della agenzia delle entrate non è stata allegata all’avviso di accertamento, ritiene di avere assolto ai suoi doveri di motivazione perché il contenuto essenziale di detta relazione è stato riportato nell’avviso di accertamento e in ogni caso detta relazione è un atto conoscibile dal contribuente perché allegata alla deliberazione del Consiglio comunale del 25 marzo 2009, ed ancor prima messa a disposizione del pubblico presso l’U.T. del Comune di Gaeta. Assume inoltre, di avere riprodotto il contenuto essenziale di detta relazione nell’avviso di accertamento perché la relazione dell’agenzia delle entrate consiste «semplicemente» in una tabella relativa a più fogli e mappali.
4.4. Il motivo è infondato. Il Comune invoca il principio affermato da questa Corte, secondo il quale l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall’art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. civ. sez. trib., 13/06/2012, n. 9601).
Tuttavia, nella fattispecie, la deliberazione del 25 marzo 2009 interviene alcuni anni dopo l’emanazione degli avvisi di accertamento di cui si discute (ICI 2003/2004/2005/2006); la parte assume che anche prima di allora detta relazione era depositata presso l’U.T. comunale, ma – e anche a non voler considerare che questa è una mera allegazione che non risulta essere stata provata nel giudizio di merito – ciò non vale a dare al documento una forma di pubblicità legale. Quanto alla circostanza che il Comune abbia riportato il contenuto essenziale della predetta relazione nell’avviso di accertamento, la quale consisterebbe appunto in una tabella relativa a più fogli e mappali, si tratta di una anticipazione delle argomentazioni sottoposte con il con il secondo motivo di appello, appresso esaminato.
5. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta la omessa o carente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Secondo il Comune la CTR non avrebbe esaminato la relazione della agenzia delle entrate e quindi non avrebbe potuto adeguatamente considerare se i passaggi essenziali della valutazione dei terreni fossero stati riprodotti nell’atto impugnato; sostiene che la relazione della agenzia delle entrate consiste «semplicemente» in una tabella relativa a più fogli e mappali e che il valore al mq attribuito alla particella in questione discende da una media ponderata effettuata dall’U.T. sulla base di una propria valutazione supportata dalla sunnominata relazione della agenzia delle entrate e, al fine di argomentare la propria tesi, trascrive in ricorso una parte del «contenuto essenziale» della relazione che sarebbe stato riprodotto nell’avviso di accertamento. Ancora, lamenta che la sentenza abbia attributo alla casa un valore diverso da quello esatto, e ciò rivela una mancata conoscenza degli atti.
5.2. Il motivo è inammissibile. Al presente giudizio si applica l’art. 360 n. 5 c.p.c. nella sua attuale formulazione che consente l’impugnazione per vizio di motivazione unicamente per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La CTR ha esaminato la questione di cui tratta il ricorrente e ha ritenuto non satisfattivo dell’obbligo di riportare il contenuto essenziale dell’atto presupposto il fatto che l’avviso di accertamento contenga una tabella riepilogativa di valori asseritamente riconducibili a quelli determinati dalla agenzia delle entrate, a loro volta esposti in una relazione non conosciuta (né da presumere conoscibile) dal contribuente, senza fornire spiegazioni tecniche e logiche sulle scelte delle varie particelle elencate in tabella quali parametri di riferimento per la determinazione del valore venale del terreno. Ha quindi espresso un giudizio d’insufficienza della motivazione esposta nell’avviso di accertamento e ricordato che non vale a sanare detta insufficienza il richiamo ad un atto (motivazione per relationem) non comunicato al contribuente. E’ un fatto certo ed incontestato che alla base delle valutazioni operate dal Comune vi fosse la suddetta relazione della agenzia delle entrate e che questa relazione non era allegata agli atti notificati al contribuente; e il giudizio di insufficienza riguarda il contenuto trascritto nell’avviso non già in relazione alla sua fedeltà o meno alla relazione originaria, bensì in relazione al paramento di adeguatezza della esposizione dei criteri di valutazione del terreno. Il Comune, trascrivendo in ricorso una parte della suddetta relazione, e lamentando che sia «falso» l’assunto che l’avviso di accertamento sia manchevole di adeguate spiegazioni sulle ragioni tecniche e logiche che hanno determinato il valore della particella in questione, non evidenzia il vizio di omesso esame, nei termini di cui al citato art. 360 n. 5 c.p.c. ma sollecita in realtà una revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in questa sede insindacabile.
Il ricorso è pertanto da rigettare.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione di controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.