CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3454

Tributi – ILOR – Presupposto – Impresa familiare – Familiari collaboratori – Redditi – Natura – Assoggettabilità ad ILOR – Esclusione – Art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 – Disciplina – Portata

Rilevato che

1. con ricorso alla CTP di Ancona, C.P. impugnò il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’ILOR, per l’annualità 1979, relativamente alla sua quota del 50% del reddito d’impresa familiare (in quell’anno, infatti, la contribuente collaborava nell’impresa individuale del coniuge) assumendo che l’imposta non era dovuta in quanto il collaboratore familiare è un lavoratore autonomo o dipendente, sicché il suo reddito è escluso dalla base imponibile dell’ILOR;

la CTP accolse il ricorso con decisione confermata dal giudice d’appello; è  poi intervenuta la CTC delle Marche che, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha respinto il gravame dell’Ufficio, disattendendo la tesi erariale, per la quale la richiesta di rimborso non era stata validamente presentata, perché non conforme al regime tributario vigente;

l’Agenzia ricorre per la cassazione, sulla base di tre motivi, mentre gli eredi della contribuente (deceduta il 27/09/2009) sono rimasti intimati;

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, del d.P.R. n. 42/1988, 115, lett. c), del TUIR, l’Ufficio censura la sentenza della CTC per avere erroneamente riconosciuto che l’esenzione dall’ILOR dei redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori (art. 115, lett. c, TUIR, nella formulazione ratione temporis vigente), valesse anche per le dichiarazioni presentate prima del 1/01/1988, senza considerare che, ai sensi del detto art. 36, le disposizioni del TUIR avevano efficacia anche per i periodi pregressi, a condizione che le relative dichiarazioni fossero conformi al medesimo testo unico, presupposto – quest’ultimo – che, per la giurisprudenza di legittimità, ricorreva solo per i periodi d’imposta dal 1985 in poi;

2. con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, del d.P.R. n. 599/1973 (normativa ILOR temporalmente vigente), l’Ufficio censura la sentenza della CTC per non avere considerato che la citata norma (in vigore al momento della presentazione della dichiarazione annuale de qua) escludeva dall’ILOR solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi derivanti dalla partecipazione in società di ogni tipo e i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, non anche i redditi imputati al collaboratore familiare;

3. con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si censura l’omessa pronuncia della CTC sulla questione, prospettata dall’Amministrazione finanziaria, della non configurabilità, per i collaboratori, di un trattamento fiscale diverso da quello riservato al titolare dell’impresa familiare;

4. i tre motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati;

la CTC si è attenuta all’orientamento della Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In tema d’imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d’impresa, con la conseguenza che – indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia esso dipendente, autonomo o equiparato – devono essere esclusi dall’assoggettamento ad Ilor, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980. Pertanto, l’art. 115 del T.U. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che espressamente prevede detta esclusione, ha valore meramente ricognitivo di una disposizione già emergente dal sistema, col corollario che la sua applicabilità prescinde dalle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con riguardo alle sole disposizioni innovative del citato testo unico.» (Cass. 2/12/2008, n. 28558; in senso conforme: Cass. 30/12/2010, n. 26388);

5. ne consegue il rigetto del ricorso;

6. nulla è disposto sulle spese del giudizio di legittimità, al quale gli eredi della contribuente non hanno partecipato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.