CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3459
Tributi – ICI – Immobili fieristici – Padiglioni espositivi – Classificazione catastale in categoria D – Carattere commerciale degli immobili
Ritenuto che
– La controversia concerne l’impugnazione di un accertamento ai fini ICI per gli anni 2005 e 2006 in ordine ai padiglioni fieristici di proprietà della società contribuente da questa riclassificati, in sede di procedura DOCFA, nella categoria E, contestata dal Comune che riteneva corretta la classificazione catastale in categoria D.
– Il ricorso era accolto in primo grado, mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello del Comune con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’ente locale propone ricorso per cassazione con due motivi.
– Resiste la società contribuente con controricorso proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi, cui resiste con apposito controricorso il Comune di Torino.
2. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che il Comune di Torino ha prodotto memoria;
3. Considerato che dei due motivi di ricorso proposti dall’ente locale risulta assorbente il secondo, essendo chiaro che la materia del contendere riguarda la corretta attribuzione della categoria catastale ai padiglioni fieristici di proprietà della società contribuente.
4. Considerato che in proposito appare decisivo a favore della fondatezza della censura argomentata dal Comune l’orientamento espresso da questa Corte che ha formulato il seguente principio:
«L’immobile “fieristico”, in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati “extra commercium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili; né lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C, poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gli immobili “fieristici” vanno necessariamente inquadrati nella speciale categoria D/3» (Cass. n. 8773 del 2015).
5. Considerato che questa posizione – che trova un riscontro anche nella circolare dell’amministrazione finanziaria n. 4 del 16 maggio 2006 – risulta essere stata condivisa nella risposta scritta del 16 febbraio 2017 all’interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione 5-10599, nella quale è stato precisato che laddove «non si tratti di immobili costituiti prevalentemente da aree scoperte, ma di più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietteria, padiglioni espositivi eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi)». L’atto parlamentare in questione, stante la diversa incidenza sul bilancio dello Stato della classificazione in categoria D degli immobili in questione rispetto a quella in categoria E proposta dagli interroganti, evidenzia la necessità di un apposito provvedimento legislativo in questo senso, che effettivamente manca.
6. Considerato che dei tre motivi del ricorso incidentale risulta assorbente il primo con il quale la società contribuente lamenta che il Comune abbia preteso di applicare la rendita proposta con procedura DOCFA agli anni antecedenti quello della notifica della richiesta alla società stessa, nonostante la diversa previsione di cui all’art. 1, comma 337, legge n. 311 del 2004.
7. Considerato che la censura è inammissibile in quanto la stessa investe l’atto impositivo e non la sentenza impugnata.
8. Considerato, peraltro, che la questione sollevata può ragionevolmente considerarsi, nel sistema della sentenza impugnata, come “questione assorbita” nella decisione con la conseguente inammissibilità della impugnazione incidentale, trattandosi di questione che può (e semmai deve) essere riproposta innanzi al giudice del rinvio.
9. Ritenuto pertanto che deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.
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