CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3463
Plurimi contratti di lavoro somministrato – Illegittimità – Calusole – Sostituzione di personale assente – Requisito della specificità
Rilevato che
La Corte Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale Brescia che ha respinto la domanda di K.K. diretta a far accertare la illegittimità dei plurimi contratti di lavoro somministrato stipulati con le società L.M. spa e A.I. spa dal dicembre 2006 al novembre 2008, sulla base di contratti di somministrazione stipulati dalle dette imprese con la società utilizzatrice B. spa.
La Corte ha ritenuto che la causale dei contratti – “sostituzione di personale assente” o “sostituzione di personale assente per ferie programmate estive” fosse sufficientemente specifica trattandosi di un contesto aziendale complesso e che quindi potesse ritenersi soddisfatto il requisito della specificità con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero di giornate di assenze del personale stabile ed il numero di giornate lavorative dei lavoratori somministrati.
In particolare la corte distrettuale ha ritenuto legittime le sostituzioni effettuate dal K. di lavoratori del reparto stampaggio che per scorrimento venivano adibiti a loro volta a sostituzioni in altri reparti, in particolare al reparto finissaggio, per le assenze ivi createsi, trattandosi di una legittima misura organizzativa adottata dalla società.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso K.K. affidato a tre motivi, poi illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., a cui hanno resistito la società B. spa e la spa A. spa con controricorso, rimanendo intimata la società L.M. spa.
Considerato che
I motivi hanno riguardato: 1) la violazione art. 20, 4 del Dlgs n. 276/2003, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto la legittimità delle causali dei contratti nonostante che non vi fosse l’indicazione del nominativo della persona sostituita o comunque di altri e diversi elementi che potessero consentire ex ante la verifica dell’effettività di tali causali, contenenti un’ indicazione meramente tautologica in assenza di qualsiasi ulteriore significativo elemento diverso dal nominativo, quali ad esempio la sede di lavoro, le mansioni svolte dal personale sostituito, il motivo dell’assenza, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in particolare nelle sentenze n. 1576/2010 e n. 18915/2012; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 20 comma 4 DLGS 276, in relazione all’art. 360 c. 1. n. 3: secondo il ricorrente è onere della parte datoriale fornire la prova della complessità della propria struttura in caso di esigenza sostitutiva in assenza del nominativo e tale prova non ha fornito la Società utilizzatrice. Avrebbe errato quindi la corte di merito nell’ affermare che tale onere fosse stato assolto dalla società utilizzatrice con il mero riferimento al numero di 300 unità del complesso aziendale ed alla varietà delle ragioni delle assenze; 3) la violazione dell’art. 20 comma 4 dlgs 276 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere di prova del nesso di relazione causale tra l’assunzione di K. e le assenze del personale stabile: contrariamente a quanto ritenuto in sentenza l’onere della prova dello scorrimento implica la specifica dimostrazione dei singoli spostamenti interni, non potendo ritenersi soddisfacente la mera coincidenza cronologica tra la prestazione del lavoratore assunto per sostituzione e le essenze del personale terzo, adibito a mansioni affatto differenti da quelle assegnate al K. Per il ricorrente la società si sarebbe sottratta all’onere di dimostrare quali fossero i lavoratori del reparto stampaggio effettivamente sostituiti dal K. e di fatto destinati a sostituire lavoratori assenti in altri reparti. Quindi non sarebbe stata raggiunta dalla società la prova in ordine alla correlazione causale tra l’assunzione del K. – che ha lavorato sempre presso il reparto stampaggio- e le assenze verificatesi quasi esclusivamente nel reparto finissaggio.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo ed il secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente essendo connessi, sono infondati. L’orientamento di questa Corte è oramai consolidato nell’escludere che per i contratti a termine – o anche per i contratti di lavoro somministrato a termine – stipulati nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta (cfr Cass. n. 1577/2010), sia necessaria l’indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l’esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi – indicati in maniera esemplificativa e di certo non tassativa dalla corte di legittimità nella citata sentenza -, che devono essere tali da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad una specifica finalità. I contratti in esame contengono la causale della “sostituzione di personale assente” , in un caso anche precisando trattarsi “di sostituzione di personale assente per ferie programmate”, indicandosi nel contratto una specifica mansione ed il reparto aziendale di svolgimento dell’attività del lavoratore (operatore di macchine presso il reparto stampaggio).
Non può peraltro sindacarsi in questa sede l’affermazione della corte che ha ritenuto sussistere nel caso in esame una realtà aziendale complessa , che ha desunto non solo dal numero dei dipendenti – 300 – ma altresì dalla struttura articolata in diversi reparti produttivi; si tratta di una valutazione di merito sottratta al vaglio di legittimità, ove non censurata sotto il diverso profilo di un’apparente motivazione, non corrispondente a realtà, e dunque di un error in procedendo.
Non può trovare accoglimento infine neanche il terzo motivo di ricorso. Nel caso in esame si è in presenza di una ipotesi di c.d. scorrimento, che questa corte ha ritenuto legittimo, sul rilievo che il lavoratore assunto a termine non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima. Ciò sia con riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 23 legge 28.2.1987 n. 56, (cfr Cass. n. 6787/2013), che con riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 (Cfr Cass. n. 20647/2017).
La corte territoriale ha ampiamente motivato, sulla base delle risultanze dell’istruttoria testimoniale svolta in primo grado e con riferimento altresì alla documentazione versata in causa dalla convenuta società B. spa, che la correlazione tra assenza dei lavoratori nel reparto finissaggio e l’assunzione del K. sussisteva, indipendentemente dalla mancata indicazione dei nomi dei lavoratori del reparto stampaggio impiegati in sostituzione. Più precisamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere la prova della ragione sostitutiva rilevando che la società utilizzatrice aveva documentato, attraverso la produzione dei fogli presenze del personale e le relative testimonianze confermative dei nominativi dei dipendenti del reparto finissaggio che si erano assentati, la sostituzione effettuata dai lavoratori del reparto stampaggio nei periodi di assunzione del K. Ciò costituisce quel collegamento , sia pure indiretto, tra episodi di assenze di lavoratori nel reparto finissaggio, sostituiti da lavoratori del reparto stampaggio, a loro volta sostituiti dal K.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della società B. spa e della società A. spa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3000,00 per compensi professionali per ciascuna società controricorrente, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13.
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