CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2843 – Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione