CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2857

Contributi omessi – Cartella esattoriale – Contratto di lavoro a progetto – Difetto di specificità del progetto – Conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 14.11.2013, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da P. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di G.C., sul presupposto che non vi fosse prova che il rapporto con costui si fosse svolto con le modalità di cui all’art. 2094 c.c.;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura; che P. s.r.l. è rimasta intimata;

Considerato in diritto

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69, commi 1-3, d.lgs. n. 276/2003, e degli artt. 2728, 2729 e 1362 ss. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza del fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva sulla sola base delle risultanze istruttorie aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di G.C., senza considerare che tanto la sentenza di primo grado quanto la memoria difensiva in appello avevano all’uopo valorizzato anche la genericità del progetto in virtù del quale aveva avuto luogo la collaborazione tra costui e l’odierna intimata;

che, al riguardo, deve rilevarsi che effettivamente la sentenza di primo grado (per come debitamente trascritta a pag. 6 del ricorso per cassazione) aveva ritenuto che «le mansioni di contenuto pressoché elementare […] e le modalità concrete di svolgimento delle stesse mal si prest[a]no alla stipula di un lavoro a progetto [recte: di un contratto di lavoro a progetto, n.d.e.], che, come noto, ha connotati tipici di autonomia e realizzazione di obiettivi specifici che nel caso di specie non sono riscontrabili», e che la memoria di costituzione in appello dell’INPS aveva riproposto la difesa già svolta in primo grado secondo cui, difettando nel caso in esame la specificità del progetto, doveva necessariamente pervenirsi alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 (ibid., pagg. 7-9);

che, pertanto, il motivo di censura – previa sua riqualificazione in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. per tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 25557 del 2017) – deve reputarsi fondato, nulla effettivamente leggendosi nella sentenza impugnata circa l’idoneità del progetto ad integrare il requisito di specificità di cui all’art. 61, d.lgs. n. 276/2003, e potendo per ciò solo derivarne la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (così Cass. n. 12820 del 2016 e numerose successive conformi, tutte sulla scorta di Cass. n. 9471 del 2016);

che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.