CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14541
Tributi – IRAP – Professionisti – accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Autonoma organizzazione
Rilevato che
1. F.C., avvocato, propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata ritenuta legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per omesso versamento dell’IRAP dichiarata per l’anno 2001.
Il giudice a quo ha affermato, in via preliminare ed assorbente, che non era necessario accertare l’esistenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione), avendo il contribuente stesso dichiarato l’imposta, salvo poi a non provvedere al suo versamento.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. Il controricorso è inammissibile per tardività, poiché, a fronte della notifica del ricorso eseguita il 5 maggio 2010, è stato consegnato per la notifica in data 17 giugno 2010, oltre, quindi, il termine prescritto dall’art. 370 cod. proc. civ.
2. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente contesta la sopra esposta ratio decidendi.
Deve, infatti, ribadirsi, in virtù del generale e ormai consolidato principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, che, qualora il contribuente dichiari, ma poi ometta di versare, una determinata imposta, ben può attendere, senza che ciò comporti alcuna decadenza, l’eventuale pretesa dell’amministrazione e, mediante l’impugnazione dell’atto lato sensu impositivo notificatogli (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc.), opporsi in sede contenziosa alla pretesa stessa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione (tra le recenti, Cass. nn. 2405, 5129 e 16747 del 2017). Ciò purché – come avvenuto nella specie – alla dichiarazione non abbia fatto seguito il versamento dell’imposta, poiché in caso contrario l’eventuale diritto al rimborso non può essere fatto valere nel giudizio concernente la pretesa fiscale, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario (con il quale è incompatibile la domanda riconvenzionale), dovendo invece essere esperite le ordinarie procedure di rimborso, nel rispetto dei termini di decadenza prescritti (Cass. n. 5728 del 2018).
3. Resta assorbita ogni altra censura.
4. Pertanto, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per il regolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
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