CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14618
Tributi – IRAP – Istanza di rimborso – Professionisti – Medico chirurgo – Autonoma organizzazione – Esclusione – Impiego del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale
Ritenuto in fatto
M.D. ricorre avverso la sentenza n.41/11/11 depositata in data 11.4.2011, con la quale la C.T.R. della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, di professione medico chirurgo, convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2001 al 2004. Il Giudice di appello, ha ritenuto non dovuto il rimborso in quanto, dalla documentazione prodotta, era emerso che il contribuente, nel godere di un rilevante reddito da lavoro autonomo, aveva usufruito dei vantaggi collegati all’utilizzo di adeguati beni strumentali, di prestazioni da parte di terzi, nonché di ausili deducibili dall’importo dei costi inerenti all’attività esercitata.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con unico motivo, rubricato violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 il contribuente – censura la sentenza impugnata nel capo in cui la CTR ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
La censura è fondata.
1 a. Come è noto, “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016) Allorquando, in particolare, si tratti di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Ordinanza 20027/2017; sentenza n. 23999/2016; sentenza n.13405/2016; Ordinanza n. 1158 del 27/01/2012; Ordinanza n. 10240 del 28/04/2010).
Nella specie, la CTR afferma laconicamente che il contribuente “nel godere di un rilevante reddito da lavoro autonomo, aveva usufruito dei vantaggi collegati all’utilizzo di adeguati beni strumentali, di prestazioni da parte di terzi, nonché di ausili deducibili dall’importo dei costi inerenti all’attività esercitata”.
La decisione impugnata non dà conto degli elementi forniti dall’Ufficio per sostenere la sussistenza dei presupposti IRAP né specifica la consistenza dei macchinari reputati idonei a corroborare il presupposto impositivo, tenuto conto che la disponibilità, da parte dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (come l’odierno ricorrente), di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione.
I giudici d’appello, peraltro, neppure forniscono spiegazioni in ordine alla menzionata “prestazione da parte di terzi” (soprattutto circa la natura di tali prestazioni ed il numero degli eventuali collaboratori).
II presupposto dell’autonoma organizzazione, non appare pertanto, adeguatamente accertato.
Consegue il rinvio del giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.