CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2019, n. 15359 – L’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede che, in caso di irrogazione di sanzione, il contribuente può «definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata», che deve essere effettuato «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso», ossia 60 giorni ed in caso di bonifico bancario è necessario che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro