CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2019, n. 15365
Rapporto di lavoro – Docente – Licenziamento disciplinare – Assenza ingiustificata dal servizio – Richiesta di aspettativa – Proporzionalità della sanzione
Rilevato che
M.M., docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore con contratto verticale part time, dopo essere stato assegnato, nel 2015, quale docente privo di titolarità, all’Istituto Superiore B.-V. di Cuneo, con decreto del 19.9.2016 veniva assegnato in utilizzo presso l’Istituto Superiore G.B.;
in esito a contestazione, l’Ufficio Scolastico per il Piemonte, dopo avere ascoltato il docente a difesa, intimava nei suoi confronti licenziamento disciplinare con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio nei quattro giorni intercorrenti tra il 20 ed il 23 settembre 2016;
il licenziamento veniva impugnato dal M., ma il Tribunale di Cuneo respingeva la domanda, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino;
la Corte territoriale riteneva che la mancata presentazione del docente presso l’Istituto di assegnazione, per svolgere le attività prodromiche all’inizio dell’insegnamento, quali la presa di contatto con il dirigente e la verifica degli orari di lavoro e dei consigli di classe fissati, integrasse l’assenza contestata in via disciplinare, mentre era irrilevante che egli avesse già prima assunto servizio, per il medesimo anno scolastico, presso l’Istituto di precedente assegnazione;
la Corte riteneva altresì inidonea a giustificare l’assenza la richiesta di aspettativa presentata il 26 settembre 2016, in quanto giustamente il dirigente scolastico l’aveva ritenuta utile solo per il futuro e non per i giorni pregressi, non essendo consentita una comunicazione ex post dell’intenzione di avvalersi dell’aspettativa, sia perché la scuola non avrebbe altrimenti potuto provvedere per assicurare il servizio, sia perché l’aspettativa prevedeva una serie di adempimenti che erano stati disattesi dal ricorrente;
la proporzionalità della sanzione era infine desunta dal rientrare di essa nella tipizzazione di cui all’art. 55 -quater d.Igs. 165/2001 e dalla gravità insita sia nel pregiudizio determinato, non potendo la P.A. provvedere alla nomina di un supplente, stante l’anomala assenza del M., sia nell’infondato tentativo da lui operato, attraverso la richiesta di aspettativa con effetto retroattivo, di procurarsi una giustificazione ex post;
il M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre le Amministrazioni Pubbliche sono rimaste intimate;
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 55-quater d. Igs. 165/2001, da due punti di vista;
sotto un primo profilo egli sostiene che la Corte avrebbe avallato l’assunto del Tribunale secondo cui la sanzione deriverebbe dalla mancata presa di contatto con la scuola di destinazione, più che per un’assenza ingiustificata, ma ciò senza considerare come a lui non fosse stato mai comunicato quali sarebbero stati i giorni in cui avrebbe dovuto prestare servizio in quella settimana;
da altra angolazione il ricorrente sostiene che, dovendosi valutare la concreta portata dell’illecito disciplinare anche quando per esso sia la legge a fissare una data sanzione, nel caso di specie avrebbe dovuto considerarsi il fatto che fosse mancata ogni previa diffida o indicazione dei giorni in cui svolgere la prestazione da parte della scuola;
con il secondo motivo il ricorrente sostiene sempre la violazione dell’art. 55- quater, facendo leva sul fatto che egli era titolare di contratto part time verticale che prevedeva l’espletamento della funzione di docente per due giorni la settimana, sicché, avendo egli lavorato presso l’Istituto di precedente assegnazione fino al giorno prima del trasferimento, le residue ore giammai avrebbero potuto interessare tutti i giorni della stessa settimana dal 20 al 23 settembre, sul cui insieme si era fondato il provvedimento espulsivo;
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati;
premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno 2015/2016, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio, abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione;
è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il M. era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento;
è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall’orario scolastico;
da quanto precede discende pianamente l’infondatezza anche dell’assunto secondo cui il regime part time impedirebbe di imputare ad assenza tutti i quattro giorni successivi al primo in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi alla scuola;
infatti, la mancata presentazione alla scuola, impedendo per fatto del dipendente lo svolgimento delle attività di ingresso nel nuovo istituto scolastico, si traduce in assenza, che si protrae poi per tutti i giorni successivi fino a quando non sia posta in essere la condotta precedentemente inadempiuta e dunque vi sia presentazione al servizio presso la scuola, sicché è corretto che quei giorni siano stati tutti computati a carico del M.;
infine sono infondate le critiche mosse sostenendosi che vi sarebbe stata violazione del principio di proporzionalità della sanzione, comunque da osservarsi (Cass. 16 aprile 2018, n. 9314; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24574) anche in caso di infrazioni tipizzate ai sensi dell’art. 55-quater d. Igs. 165/2001, in quanto la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul punto (valorizzando l’infondato tentativo del ricorrente di ottenere un’aspettativa con effetto ex tunc, nonché il danno al servizio scolastico) e del resto nulla autorizza a ritenere, sulla base di quanto sopra detto, che, una volta noto il giorno in cui assumeva efficacia l’assegnazione ad altro istituto, sul che non vi è questione, il dirigente della scuola di destinazione fosse tenuto, a fronte della mancata presentazione del docente, ad attivarsi mediante previe diffide formali;
nonostante il rigetto del ricorso, nulla deve disporsi sulle spese, essendo il Ministero e gli Uffici Scolastici Territoriali rimasti intimati;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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