CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2018, n. 17764
Tributi – ICI – Determinazione della base imponibile – Aree edificabili – Nozione – Differenze tra vincolo d’inedificabilità assoluta e vincolo di destinazione
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione di Pescara, relativa a un avviso di accertamento in tema d’ICI per il 2008 riferito a un terreno, in ordine al quale si contesta da parte del contribuente la natura edificabile.
Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 504/92 e dell’art. 11 quaterdecies comma 16 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero predicato l’imponibilità a fini ICI dell’area edificabile di sua proprietà, benché assoggettata a vincolo per la realizzazione di un parcheggio pubblico.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, ribadito anche recentemente da Cass. 10669/18 ” (…) In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile, e quindi della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 2 – abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, comma 1, n. 134 e art. 59, modificati dal D.Lgs. n. 302 del 2002 – e dal menzionato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 8, i quali mirano a ristorare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l’imposta versata nei cinque anni precedenti all’espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sull’indennità di espropriazione effettivamente corrisposta (né tale disciplina, nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell’espropriazione, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost.)”. (Cass. n. 12272 del 2017; Cass. n. 19750 del 2004). Tale principio è desumibile anche all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione, laddove si è ritenuto che: “In tema di ICI, l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque l’ablazione) del fondo, sicché egli resta soggetto passivo di imposta ancorchè l’immobile sia detenuto dall’occupante” (Cass. n.19041 del 2016).
Inoltre, L’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (nella specie, parcheggio pubblico), se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. n. 14763 del 2015).
Va, quindi, disatteso il diverso orientamento (Cass. n. 25672 del 2008; Cass. n. 5992 del 2015) secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatore generale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di educazione, non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli fabbricabili. Tali pronunce, infatti, non tengono conto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. n. 9510 del 2008; Cass. n. 9778 del 2010; Cass. n. 5161 del 2014) (…)”.
Nel caso di specie, proprio la presenza di un vincolo che presuppone lo sfruttamento edificabile dell’area impone la debenza dell’imposta in virtù del criterio normativo basato sul valore venale, che nel caso di specie, dovrebbe essere quantificato sulla base dell’indennità di esproprio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare al comune di Francavilla al Mare le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 1.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9842 - Ai fini della determinazione della base imponibile,
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28932 depositata il 18 ottobre 2023 - In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23328 depositata il 26 luglio 2022 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23902 - Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32776 depositata l' 8 novembre 2022 - Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37347 - L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…